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Cosa succede se il lavoratore consegna in ritardo il certificato di infortunio?

Isabel Verdi
Isabel Verdi
2025-08-30 10:29:50
Numero di risposte : 24
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Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di comunicazione o di denuncia di infortunio, il lavoratore – munito di copia del certificato medico – può informare direttamente la sede INAIL competente. Dal 12 ottobre 2017, per gli infortuni sul lavoro superiori a tre giorni, va tenuto conto anche dell’art 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008 e della conseguente sanzione, prevista dall’art. 55, comma 5, lettera g) dello stesso decreto, che va da € 1.228,50 a € 5.528,28, la cui applicazione esclude la sanzione dell’art. 53 sopra indicato. Il datore di lavoro deve trasmettere esclusivamente in via telematica all’INAIL, e per il suo tramite, al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro). Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di comunicazione o di denuncia di infortunio, il lavoratore – munito di copia del certificato medico – può informare direttamente la sede INAIL competente. In caso di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell’evento), il datore di lavoro deve inviare copia della denuncia/comunicazione anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Loredana Giuliani
Loredana Giuliani
2025-08-26 15:37:54
Numero di risposte : 18
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La denuncia dell’infortunio deve essere presentata, attraverso gli appositi servizi telematici, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che ha accertato la mancata guarigione nel termine di tre giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione da € 1.290,00 a € 7.745,00. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 124/2004, quindi, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione è ammesso al pagamento della sanzione, entro quindici giorni, nella misura del minimo previsto dalla legge, ovvero € 1.290,00. Se, invece, il trasgressore non provvede alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni, viene emessa ordinanza – ingiunzione ai sensi della L. 689/1981 comportante obbligo del pagamento del doppio del minimo della sanzione edittale, pari a € 2.580,00.
Fulvio Pellegrini
Fulvio Pellegrini
2025-08-16 07:05:31
Numero di risposte : 23
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Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. Il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale. Al datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi è applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 euro. In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone: - la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio; - la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia; - la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
Fortunata Bianco
Fortunata Bianco
2025-08-07 22:04:08
Numero di risposte : 19
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Il lavoratore ha l’obbligo di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare subito al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico e dei certificati successivi. Il lavoratore ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, la denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, la comunicazione dei dati dell’infortunio se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno.
Germano Ferrara
Germano Ferrara
2025-08-05 20:48:43
Numero di risposte : 17
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Il giorno iniziale da cui decorre il termine di 48 ore per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui la scuola ha ricevuto il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. L’importo della sanzione per la violazione dell’art. 53, comma 1 dPR 1124/165 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria. In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge di 1.290,00 euro. Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva si verifica con la ricezione da parte dell’Inail della denuncia stessa.
Amos Pagano
Amos Pagano
2025-07-24 09:14:07
Numero di risposte : 25
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Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.