La durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, e' stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie.
Il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare 14 ore in un periodo di 24 ore, 72 ore per un periodo di sette giorni.
Il numero minimo delle ore di riposo non e' inferiore a 10 ore in un periodo di 24 ore, 77 ore per un periodo di sette giorni.
Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due periodi distinti, cui uno e' almeno di 6 ore consecutive, e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, il marittimo dovra' usufruire di un adeguato periodo di riposo compensativo qualora la durata normale del suo periodo di riposo sia interrotta da una chiamata di lavoro.
Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva potra' derogare a quanto previsto nei commi 4 e 5, tenendo conto di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi oppure della concessione di riposi compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia o ai marittimi che operano a bordo.