Il cedente non risponde dell’inadempimento del cessionario, salvo che il contraente ceduto non abbia espressamente richiesto diversamente.
Il cessionario e il contraente ceduto diventano gli unici soggetti attivi nel contratto.
Il cedente garantisce solo la validità del contratto, a meno che non si sia impegnato diversamente.
La cessione comporta l’integrale sostituzione di una parte con un nuovo soggetto, il quale assume tutte le situazioni giuridiche attive e passive del contratto.
La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che si tratta di un negozio giuridico plurilaterale, che si perfeziona solo con l’accordo di tutte le parti coinvolte.
Per i contratti ad effetti obbligatori, la cessione è possibile finché l’obbligazione non è stata adempiuta.
Nei contratti ad effetti reali, il dibattito è più complesso, poiché il trasferimento della proprietà avviene immediatamente al momento del consenso.
Un esempio comune di cessione si verifica nei contratti di locazione.
Il locatore può opporsi entro 30 giorni per gravi motivi.
In questo caso, l’art. 1918 c.c. prevede una successione ex lege del contratto assicurativo, distinguendola dalla vera e propria cessione contrattuale.
Se hai dubbi o necessiti di assistenza nella cessione di un contratto, il nostro studio legale è a tua disposizione per fornirti consulenza personalizzata e garantire un trasferimento senza rischi.