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Cosa significa la clausola di cessione del contratto?

Michele Esposito
Michele Esposito
2025-07-25 17:17:35
Numero di risposte : 12
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Le clausole relative alla cessione del contratto sono ammesse solo in favore di soggetti con determinate qualità. Ad ogni modo è necessario il consenso del contraente ceduto, per poter sostituire a sé un terzo nel rapporto contrattuale, a meno che ex art. 1407, sia preventivamente conferito il potere di cedere a terzi. Per una tesi maggioritaria, le clausole che disciplinano la cessione necessitano del consenso del ceduto per il perfezionamento della fattispecie. La dottrina si è espressa sempre negativamente in quanto il contratto per essere ceduto deve essere a prestazioni corrispettive. La Giurisprudenza, Cass. Civ. n. 6157 del 2007, oggi prevalente, ammette che i contratti unilaterali la cessione del contratto. Tale assunto si fonda sul fatto che la posizione attiva e passiva delle parti non può ricondursi al solo credito o debito ma anche alla sfera di quei diritti potestativi. Anche la Dottrina ammette pian piano questa impostazione, in ragione del complesso di diritti e doveri che scaturiscono dal contratto e non già della mera prestazione. Nel caso in cui il contratto sia prestato preventivamente è necessaria la notificazione e deve precedere l’esecuzione della prestazione. Si parla infatti di c.d. clausola all’ordine. Nel contratto è prevista una clausola che statuisce la preventiva cessione del contratto. Si tratta di una preventiva formazione del consenso senza che sia necessaria la notificazione. La circolazione del contratto avverrà mediante girata. Ne discende una differenza con i titoli di credito impropri, nei quali manca la relazione tra diritto e documento. Inoltre, è differente l’oggetto del trasferimento: il titolo di credito incorpora il diritto dell’intestatario a ricevere una somma, mentre il documento contenente gli estremi della cessione attribuisce diritti e obblighi derivanti dalla titolarità del rapporto contrattuale. L’indagine muove infatti dall’art. 1407 c.c., comma 2, c.c., e si vuole chiarire il significato della clausola all’ordine che riguarda la cessione del contratto. La libertà delle forma talvolta può comportare la nullità. la forma infatti è condizionata alla presenza del documento in cui è inserita la clausola stessa. Si dovrà prestare attenzione e la cessione sarà valida solo nel momento in cui avrà luogo la girata del documento e sottoscrizione del girante.
Tommaso De luca
Tommaso De luca
2025-07-25 16:23:01
Numero di risposte : 13
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La figura che è stata in dottrina costruita anche come una semplice proposta, secondo l'opinione prevalente e preferibile, viene piuttosto considerata come una autorizzazione preventiva. Si tratta, in buona sostanza, della compiuta espressione di un consenso che vale ad integrare una possibile fattispecie contrattuale soggettivamente trilatere. Dunque l'assenso preventivo non può ridursi ad una mera proposta, se non altro perché viene espressa in forma di accordo tra le parti del contratto possibile oggetto di cessione. Per tale motivo essa non pare soggetta a revoca. Una volta che l'assenso alla cessione sia stato espresso da uno dei contraenti ai sensi dell'art. 1407 cod.civ. è comunque richiesto, sia pure ai soli fini dell'efficacia nei riguardi del contraente ceduto, che il negozio di cessione sia notificato o comunque accettato da costui.