In caso di cessione del contratto di locazione effettuata ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell'immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero "beneficium ordinis", che consente al locatore di rivolgersi al cedente, con l'esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto, solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore.
Nel caso di plurime cessioni "a catena" caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, si configura tra tutti i cedenti "intermedi" del contratto stesso un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in mancanza di una limitazione ex lege, si applica la regola della presunzione di solidarietà, in virtù della quale tutti i cedenti non liberati dal locatore risponderanno in solido tra loro dell'obbligazione inadempiuta.
In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda è esercitata, il locatore, in caso di inadempimento del cessionario, può agire, ex articolo 36 della legge n. 392 del 1978, nei confronti del cedente per il pagamento del canone, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo, senza che assuma alcun rilievo la dilatazione temporale del vincolo obbligatorio per l'intervenuta rinnovazione tacita del contratto.
Nell'ipotesi di cessione di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile dove viene esercitata l'azienda, il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione o locazione dell'azienda.
Tuttavia lo stesso può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo.