I requisiti includono: le parti devono essere persone fisiche, il contratto deve riguardare l'abitazione civile, avere una durata massima di 18 mesi e specificare la ragione temporanea che giustifica il contratto.
La normativa che regolamenta le locazioni ad uso transitorio è l'articolo 5 della Legge n. 431/1998, che fa riferimento ai D.M. 5 marzo 1999 e 30 dicembre 2002 per le modalità di stipula.
Questi contratti devono essere redatti in forma scritta e registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
Il contratto di locazione ad uso transitorio si caratterizza per una durata massima di 18 mesi, rispondendo a specifiche necessità temporanee del locatore o dell'inquilino, al di fuori delle finalità turistiche.
Questo tipo di contratto permette una flessibilità maggiore rispetto ai contratti ordinari, essendo possibile stipulare accordi di durata inferiore ai limiti minimi previsti per i contratti a canone libero o concordato.
La proroga è possibile comunicando il perdurare dell'esigenza transitoria con raccomandata prima della scadenza del contratto.
Tuttavia, il contratto transitorio può essere rinnovato solo una volta, altrimenti si trasforma automaticamente in un contratto a canone libero.
Il canone può essere liberamente stabilito dalle parti, sebbene in alcune aree metropolitane e capoluoghi di provincia sia necessario rispettare gli accordi territoriali.
La tassa sui rifiuti può essere imputata al conduttore, specialmente per contratti di almeno sei mesi.
Per la ripartizione degli oneri accessori, alcune spese spettano al locatore mentre altre al locatario, secondo criteri specifici.
I canoni sono soggetti a IRPEF e devono essere dichiarati dal locatore.
È possibile optare per la cedolare secca, previa inclusione di apposita clausola nel contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.