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Cosa succede se affitto una casa senza abitabilità?

Gioacchino De Santis
Gioacchino De Santis
2025-07-26 08:21:55
Numero di risposte : 16
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Sebbene non sia considerato illecito locare un immobile privo di certificato di agibilità, è imprescindibile che il locatore informi esplicitamente l’inquilino riguardo questa mancanza, consentendo a quest’ultimo di accettare consapevolmente tale condizione. Nel contesto della locazione, l’assenza della SCA può portare l’inquilino a richiedere la risoluzione del contratto e, in certi casi, anche il risarcimento dei danni subiti. Il mancato rispetto di questa obbligazione informativa da parte del locatore apre all’inquilino la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di locazione. In assenza di un valido certificato di agibilità, l’inquilino è tutelato nella possibilità di interrompere i pagamenti dell’affitto e di abbandonare l’immobile senza necessità di fornire preavviso, a patto che l’assenza del certificato non gli sia stata preventivamente comunicata e accettata. La mancanza di tale documento può esporre a rischi legali e finanziari notevoli, compromettendo la validità di contratti di compravendita o di locazione.
Deborah Orlando
Deborah Orlando
2025-07-26 05:51:37
Numero di risposte : 12
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In caso di compravendita immobiliare, infatti, in assenza di SCA l’eventuale acquirente può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Anche in caso di affitto non è considerato illecito l’affitto di un immobile privo di agibilità, tuttavia è necessario che l’inquilino sia messo a conoscenza della situazione e che la accetti in modo consapevole. Se il locatore non informa l’inquilino sull’inagibilità dell’immobile, infatti, il contratto è suscettibile di risoluzione e l’inquilino può anche smettere di pagare l’affitto, anche lasciando l’appartamento senza dover dare alcun preavviso. Per l’inquilino è possibile ottenere la risoluzione del contratto.
Morgana Galli
Morgana Galli
2025-07-26 05:08:05
Numero di risposte : 20
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La destinazione del bene locato e la volontà delle parti sull’uso convenuto rappresentano elementi indispensabili nella valutazione della prestazione di consegna in capo al locatore. Pertanto, il locatore è inadempiente solo quando l’inagibilità o l’inabilità del bene attenga a carenze intrinseche del bene locato, tali da non consentire, in nessun caso, l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito. Nonostante gli obblighi imposti al locatore, ciò non esime il conduttore dallo svolgere preventivamente le opportune indagini per accertare l’idoneità dell’immobile locato all’uso che ne intende fare, considerato che ciascun imprenditore è tenuto a conoscere le regole che disciplinano la propria specifica attività e a valutare, in concreto, se l’immobile soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio delle autorizzazioni amministrative. La mancanza delle autorizzazioni relative alla particolare destinazione d’uso dell’immobile locato e la mancanza di abitabilità rientrano tra quei vizi che possono legittimare il conduttore a richiedere la risoluzione del contratto di locazione, ovvero la riduzione del canone ex art. 1578 c.c.. Invero, la destinazione d’uso dell’immobile locato, che richieda specifiche caratteristiche dell’immobile per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, rileva solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione.
Elena Gatti
Elena Gatti
2025-07-26 05:02:14
Numero di risposte : 17
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Per l’inquilino è possibile ottenere la risoluzione del contratto. Anche in caso di affitto non è considerato illecito l’affitto di un immobile privo di agibilità, tuttavia è necessario che l’inquilino sia messo a conoscenza della situazione e che la accetti in modo consapevole. Se il locatore non informa l’inquilino sull’inagibilità dell’immobile, infatti, il contratto è suscettibile di risoluzione e l’inquilino può anche smettere di pagare l’affitto, anche lasciando l’appartamento senza dover dare alcun preavviso.
Stefano Martini
Stefano Martini
2025-07-26 04:42:00
Numero di risposte : 17
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Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili — ovvero alla abitabilità dei medesimi — non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene. Nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d’uso convenuta sia stato definitivamente negato, al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L’eventuale non conformità dell’immobile locato alla disciplina edilizia ed urbanistica non determina l’illiceità dell’oggetto. Il conduttore sia messo al corrente dello stato dell’immobile, l’eventuale omessa concessione delle autorizzazioni urbanistiche all’utilizzo non sono di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio. Nel dubbio, il conduttore dovrà dare espressamente atto di essere a conoscenza della mancanza dell’agibilità e di accettare consapevolmente l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.