Che reddito bisogna avere per l'assegno ordinario di invalidità?

Gian Palmieri
2025-07-26 15:53:05
Numero di risposte
: 23
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all’atto della domanda e, laddove la normativa lo consenta, è prevista l’integrazione al trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di reddito personali e coniugali sotto indicati.
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2021 11.967,28 euro 17.950,92 euro
L’importo dell’assegno, in questo caso, è ridotto in relazione alla retribuzione percepita, come da tabella G allegata alla legge 335/95.
Fino a € 26.810,16 Nessuna
Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 25 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento

Ubaldo Ferrara
2025-07-26 15:28:24
Numero di risposte
: 18
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Può richiedere l’Assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo.
Maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali di cui 156 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

Michele Rizzo
2025-07-26 13:23:34
Numero di risposte
: 15
L’Assegno ordinario di invalidità non ha limiti di reddito.
Come anticipato, ai fini del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non sono previsti limiti reddituali.
Però, nel momento in cui si supera un determinato limite di reddito possono esserci delle riduzioni dell’assegno.
Se il reddito è fino a 4 volte il minimo Inps (€ 31.000 circa per il 2025), l’assegno ordinario di invalidità spetta per intero.
Se il reddito da lavoro supera 4 volte il minimo Inps (€ 31.000 circa per il 2025), l’assegno ordinario subirà una riduzione del 25%.
Se, infine, il reddito da lavoro supera 5 volte il minimo Inps (€ 39.000 circa per il 2025), l’assegno verrà ridotto del 50%.
In conclusione, l’assegno ordinario di invalidità non è soggetto a limiti di reddito ai fini del diritto alla prestazione economica, ma è soggetto a reddito per le revisioni che, abbiam visto, possono diventare annuali se si supera un determinato reddito; l’assegno AOI è soggetto al reddito per le riduzioni, cioè in presenza di determinati limiti di reddito l’importo dell’assegno ordinario può subire delle riduzioni.

Asia Fontana
2025-07-26 12:59:39
Numero di risposte
: 11
L’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con altri redditi, anche da lavoro, ma in tal caso è prevista una riduzione: del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo, del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.
È prevista una ulteriore trattenuta che dipende dall’anzianità contributiva e vale per chi ha meno di 40 anni di contributi.
In questo caso, la riduzione sarà pari, in presenza di lavoro dipendente, al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo e comunque entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti, in presenza di lavoro autonomo, al 30% della quota che eccede il trattamento minimo ma non potrà essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Artes Verdi
2025-07-26 11:50:40
Numero di risposte
: 16
In presenza di redditi da lavoro superiori a determinate soglie l'importo dell'assegno viene in ogni caso ridotto in base alle seguenti percentuali.
Percentuale di riduzione Limite di reddito per l'anno 2019 25% oltre € 26.675,53 fino a € 33.345,65 50% oltre € 33.345,65.
Percentuale di riduzione Limite di reddito per l'anno 2018 25% oltre € 26.385,85 fino a € 32.982,30 50% oltre € 32.982,30.
In caso di lavoro dipendente il datore di lavoro trattiene per conto dell'Inps il 50% della parte eccedente il trattamento minimo che per l'anno 2019 è pari a € 513,01 mensili.
In caso di lavoro autonomo la quota non cumulabile è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.
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