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Quando viene negato l'accompagnamento?

Clara Bellini
Clara Bellini
2025-07-26 12:50:28
Numero di risposte : 14
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Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo maggiore di 29 giorni. Attenzione, perché l'esclusione dell'accompagnamento vale anche per i ricoveri nelle RSA, a patto però che la quota di spesa a carico del paziente sia del tutto coperta da un’altra amministrazione pubblica. In altre parole, deve trattarsi di ricovero gratuito in case di riposo o istituti pubblici o convenzionati. I ricoveri a pagamento e il day hospital, dalla legge definito “attività di ospedalizzazione a ciclo diurno”, permettono - invece - di conservare l'indennità di accompagnamento. La semplice diagnosi di malattia oncologica o lo svolgimento di cicli di chemioterapia o radioterapia – pur essendo prova di gravi condizioni di salute - non implicano in automatico l'attribuzione del diritto all’indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento non spetta neanche qualora la persona sia prossima al decesso - o la morte sia prevedibile in un arco temporale assai ristretto - e stia ricevendo un'assistenza continua. Quest'ultima non deve però essere intesa come finalizzata al compimento delle azioni giornaliere, ma a supportare direttamente ed in via emergenziale chi si trova in una fase critica dal lato sanitario. L'indennità di accompagnamento, d'altronde, non costituisce un supporto previsto in caso di assistenza prettamente medica e terapeutica.
Ian Marini
Ian Marini
2025-08-21 01:04:35
Numero di risposte : 22
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Vi sono casi in cui, sebbene l’accertamento sanitario dell’INPS si sia concluso con il riconoscimento alla persona dell’invalidità grave 100% di cui alla Legge n. 104/1992, con conseguente erogazione della relativa pensione/assegno sociale, tuttavia venga negata l’indennità di accompagnamento e i conseguenti benefici economici. Il requisito fondamentale per ottenere l’indennità di accompagnamento è infatti l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’assistenza continua di terze persone. Il fatto che una persona sia invalida al 100% è requisito necessario, ma non sufficiente ai fini dell’attribuzione del sussidio dell’accompagnamento. La commissione medica dell’INPS per l’accertamento dell’indennità di accompagnamento valuterà nello specifico altresì l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e la necessità di una assistenza continuativa. L’indennità di accompagnamento viene sospesa in caso di ricovero in una casa di cura se le spese sono a carico dello Stato e dunque gratuite per il paziente. Avverso il verbale sanitario dell’INPS che nega l’accompagnamento è possibile, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presentare ricorso al Tribunale, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni fisiche del paziente tali da giustificare al contrario l’erogazione dell’indennità in questione.
Egidio Serra
Egidio Serra
2025-08-15 06:48:11
Numero di risposte : 24
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Il rifiuto dell'indennità opposto all'istante può causare notevoli difficoltà per chi ha bisogno di assistenza. Tuttavia, la decisione dell'Inps non è definitiva: esistono possibilità di ricorso per chi ritiene di soddisfare i requisiti per l'indennità di accompagnamento. Si segnala, poi, che - alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 62/2024, il nuovo decreto sulla disabilità - e in un’ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento per la persona con disabilità, si riconosce alla Commissione la possibilità di richiedere un'integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni. In considerazione della progressione delle patologie oncologiche, viene fatto salvo il termine di conclusione del procedimento valutativo di tali patologie, fissato in quindici giorni. Se la richiesta di indennità di accompagnarmento è stata respinta, dopo la notifica del verbale, il cittadino interessato dispone infatti di sei mesi per proporre ricorso, avvalendosi dell'assistenza di un avvocato per instaurare un giudizio contro l'INPS.
Cassiopea Mazza
Cassiopea Mazza
2025-08-04 04:54:02
Numero di risposte : 13
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L’accompagnamento viene negato quando il cittadino non soddisfa i presupposti necessari per ottenerlo, ovvero l’impossibilità a provvedere da soli ai compiti della vita quotidiana. La semplice “difficoltà” non è sufficiente. La negazione dell’accompagnamento può avvenire anche quando l’Inps rigetta la domanda di accompagnamento pur sussistendone i presupposti. In questo caso, si dovrà fare un ricorso in tribunale, ricorso che va sotto il nome di «accertamento tecnico preventivo». L’indennità di accompagnamento spetta quando sono presenti due condizioni: inabilità totale per problemi fisici o psichici e impossibilità a deambulare in modo autonomo senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua. Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso in tribunale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta scaduto il semestre si può solo presentare una nuova domanda amministrativa. Il verbale Inps che nega l’accompagnamento può essere impugnato con un ricorso in tribunale entro 6 mesi. In caso di rigetto della domanda di accompagnamento, il cittadino può presentare un ricorso in tribunale contro il verbale Inps.
Cinzia Carbone
Cinzia Carbone
2025-07-26 18:09:40
Numero di risposte : 14
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L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile di cui hanno diritto gli invalidi civili residenti in Italia totalmente inabili che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua. Per il riconoscimento del beneficio non sono previsti limiti minimi e massimi di età. Possono ottenere la prestazione i soggetti che hanno il riconoscimento di una invalidità civile totale e permanente del 100% accompagnata. Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua. Tale status si realizza quando il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono pertanto il minorato bisognoso di assistenza. Gli atti quotidiani della vita si intendono quel complesso di funzioni quotidiane della vita individuabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d’ogni giorno.
Samuel Milani
Samuel Milani
2025-07-26 17:40:44
Numero di risposte : 14
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Anche se il richiedente ha un’invalidità riconosciuta del 100%, la commissione medica concede l’indennità di accompagnamento solo se accerta il bisogno di assistenza continua. La causa più comune per cui può esserti stato negato l’accompagnamento è quindi che in sede di visita la documentazione sia stata insufficiente. Oppure può darsi che tu non sia riuscito a dimostrare i tuoi reali bisogni e le difficoltà quotidiane che affronti. Un altro motivo che potrebbe portare invece alla negazione dell’accompagnamento è legato all’aspetto burocratico della domanda di invalidità. L’accompagnamento può essere negato anche per colpa di una spunta mancante. Controlla bene il verbale d’invalidità che hai ricevuto e la domanda che avevi inoltrato per capire se si tratta del tuo caso. La sentenza ha definito come i requisiti previsti dalla legge siano tassativi e che non è possibile per invalidi al 100% che sono in grado di muoversi e di svolgere azioni quotidiane senza bisogno di assistenza ottenere l’accompagnamento.
Michele Palmieri
Michele Palmieri
2025-07-26 16:41:10
Numero di risposte : 22
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L'indennità di accompagnamento può essere negata se si percepisce un'indennità per l'invalidità a causa di guerra, servizio o lavoro, anche se il cittadino ha diritto a scegliere il trattamento più favorevole economicamente. Altrimenti, l'indennità di accompagnamento spetta sempre a chi ne ha i requisiti di salute ed è subordinata alla valutazione della Commissione medica invalidi civili dell'Inps, che deve comunicare l'esito attraverso un verbale. L'altra ipotesi in cui non si può ricevere l'assegno - o se ne subisce la sospensione - è il ricovero gratuito in istituto per un periodo superiore a 30 giorni. Il diritto all'indennità di accompagnamento può essere riconosciuto anche senza consentire al beneficiario di ricevere il trattamento economico, ad esempio perché riceve già una prestazione analoga e quindi incompatibile. Quando viene negato l'accompagno si subisce quindi un forte disagio e chi ritiene di rispondere adeguatamente ai requisiti si sente vittima di un'ingiustizia. Non si tratta però di una decisione insindacabile, perciò non bisogna perdere le speranze. La causa contro l'Inps può essere intentata se si ritiene che la decisione di negare l'indennità di accompagnamento sia stata ingiusta.
Ernesto Mazza
Ernesto Mazza
2025-07-26 14:16:21
Numero di risposte : 16
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L’accompagnamento non viene erogato se l’invalidità deriva da infortuni sul lavoro o malattie professionali, poiché in tal caso non provvede l’Inps ma normalmente l’Inail, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole da parte del beneficiario. Cosa fare se l’Inps rigetta la richiesta di accompagnamento? Noi consigliamo innanzitutto di far visitare l’interessato da un nostro consulente medico-legale. Una volta avuto il parere del consulente, entro il termine di 6 mesi dal rigetto della domanda da parte dell’Inps si dovrà richiedere al Tribunale del Lavoro, tramite l’avvocato, un Accertamento Tecnico Preventivo. All’esito della perizia disposta dal Tribunale le alternative ovviamente sono due: o il consulente del Giudice da ragione all’interessato o da ragione all’Inps. A questo punto la parte che non condivide la decisione del consulente incaricato dal Giudice, entro stretti termini di legge, potrà iniziare una vera e propria causa di merito. Qualora invece nessuna delle parti inizi una causa, il Tribunale ratificherà la decisione del consulente.