La somma erogata, per gli infortuni sul lavoro avvenuti a partire dal 1° gennaio 2019 e per le malattie professionali denunciate sempre a partire dal 1° gennaio 2019, dipende esclusivamente dall’età e dalla percentuale riconosciuta.
Le menomazioni la cui percentuale è al di sotto del 16% sono considerate “danno biologico puro”, cioè, semplificando, un danno all’integrità psicofisica della persona e quindi non è prevista alcuna variazione dell’indennizzo in rapporto al tipo di lavoro svolto e alla maggiore o minore incidenza della menomazione sulle mansioni effettivamente svolte.
L’età che viene presa come riferimento per l’individuazione dell’indennizzo in capitale per le menomazioni riconosciute con percentuale compresa tra 6% e 15% è:
nel caso degli infortuni, quella alla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, cioè del periodo di malattia riconosciuto dall’INAIL,
nel caso della malattia professionale, dove generalmente non esiste inabilità temporanea assoluta, quella alla data della domanda.
Facendo quindi i conti, per l’indennizzo di un infortunio avvenuto successivamente al giorno 1 luglio 2023 (o per le differenze in caso di aumenti del danno a seguito di revisione) le cifre indicate per il 2019 sono state incrementate del 10,15%.
Ulteriormente, con la circolare n. 26 del 16 settembre 2024, tali cifre sono state incrementate del 5,6% per i provvedimenti emanati successivamente al 1° luglio 2024 in caso di nuovi eventi; in caso di revisioni o aggravamenti l’incremento del 5,6% è calcolato solo sui maggiori importi eventualmente dovuti.
Per il momento non ho una tabella aggiornata, ma l’indennizzo può essere calcolato moltiplicando per 105,6 l’importo indicato nella tabella sottostante, quella del 2023.