Quanto ammonta la rendita per malattia professionale?

Piero Battaglia
2025-07-26 20:13:32
Numero di risposte
: 12
La Retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti, è stabilita a in € 19,221,30.
L’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in € 632,94.
L’assegno una tantum in caso di morte è stabilito in € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono riportati nella tabella seguente.
Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti.
Per inabilità dal 50 al 59% il valore è di € 444,83.
Per inabilità dal 60 al 79% il valore è di € 620,74.
Per inabilità dall’80 all’89% il valore è di €1.065,70.
Per inabilità dal 90 al 100% il valore è di € 1.510,28.
Per inabilità del 100% + a.p.c il valore è di € 2.143,55.
Per inabilità dal 50 al 59% il valore è di € 355,14.
Per inabilità dal 60 al 79% il valore è di € 498,27.
Per inabilità dall’80 all’89% il valore è di € 925,12.
Per inabilità dal 90 al 100% il valore è di € 1.425,28.
Per inabilità del 100% + a.p.c il valore è di € 2.059,02.

Michele Grasso
2025-07-26 18:18:33
Numero di risposte
: 18
La retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,53.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Retribuzione annua minima euro 19.221,30
Retribuzione annua massima euro 35.696,70
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, la retribuzione annua massima è così fissata:
Comandanti e capi macchinisti euro 51.403,25
Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 43.549,97
Altri ufficiali euro 39.623,34
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95.
Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:
Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 19.221,30 massimo euro 35.696,70
Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro 19.221,30
Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIA SETTORE AGRICOLTURA
Da 50 a 59 euro 355,14 euro 444,83
Da 60 a 79 euro 498,27 euro 620,74
Da 80 a 89 euro 925,12 euro 1.065,70
Da 90 a 100 Euro 1.425,28 euro 1.510,28
100 + a.p.c. euro 2.059,02 euro 2.143,55
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 632,94.

Bernardo Bianco
2025-07-26 17:06:51
Numero di risposte
: 9
L’importo della rendita viene calcolato sulla base di una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000.
Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% della quota di rendita che indennizza il danno biologico.
Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.
La quota di rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione è rivalutata, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con decreto ministeriale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
L’importo di detta quota è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.
Solo per il lavoratore agricolo è previsto il riscatto in misura totale o parziale: per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni;
in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.

Valentina Montanari
2025-07-26 16:27:22
Numero di risposte
: 10
Il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’incidente o si è manifestata la patologia, se ha causato l’astensione dal lavoro.
L’Inail deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica.
Fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento.
Dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento.
Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 16 e il 100%, corrisponde un indennizzo in rendita costituito da due quote.
La prima, indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”.
La seconda risarcisce il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.
I contratti collettivi, nella maggior parte dei casi, prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione.
L’Inail invita la lavoratrice e il lavoratore infortunato a sottoporsi a visita medica legale per accertare se dall’evento sia derivata una inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.
Dal 1 gennaio 2019 trova applicazione la “Nuova Tabella degli indennizzi in capitale”, che prevede l’aumento dell’importo di circa il 40% e l’eliminazione della differenziazione di genere.
Pertanto, la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica per uomini e donne.
Al termine del periodo di inabilità temporanea.

Elda Basile
2025-07-26 15:26:37
Numero di risposte
: 24
La rivalutazione degli importi non vale solo per le rendite, ma anche per il danno biologico, ossia per le prestazioni a risarcimento di danni subiti dal lavoratore all’integrità psicofisica in seguito ad infortuni o a malattie professionali.
Più propriamente si parla di indennizzo e si distingue, in base al grado di menomazione subìto dal lavoratore, in indennizzo in capitale (una tantum) se la percentuale del danno è ricompresa tra valori pari o superiore al 6% e inferiore al 16% o rendita (periodica) se la percentuale è pari o superiore al 16%.
La rivalutazione interesserà i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capacitale liquidati dal 1° luglio 2024 che saranno aggiornati (e gli aumenti corrisposti) con il rateo di rendita calcolato nel prossimo mese di dicembre.
Per gli indennizzi in capitale, l’aumento interesserà gli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2024 e in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati dal 1° luglio 2024.
I nuovi massimali e minimali saranno rispettivamente di 37.623,30 euro e 20.258,70 euro, grazie all’incremento da 91,53 a 96,47 euro del valore medio giornaliero di retribuzione, utile per il calcolo del massimale e del minimale.
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