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Cosa succede se il condannato non paga il risarcimento?

Gelsomina Gatti
Gelsomina Gatti
2025-07-27 05:24:48
Numero di risposte : 10
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Ma se il condannato non riesce a pagare? È chiaro che, sia in sede civile che in sede penale, la possibilità per la parte civile di ottenere effettivamente il ristoro del danno è subordinata alla capacità economica, patrimoniale e reddituale del condannato. Qualora quest’ultimo fosse nullatenente, la condanna resterebbe solo sulla carta, fatta salva in ogni caso la possibilità di porre in esecuzione la sentenza di condanna anche negli anni successivi, sfruttando la possibilità che negli anni la situazione economica del condannato sia modificata. La condanna al pagamento della provvisionale emessa dal giudice penale ha natura di provvedimento immediatamente esecutivo, ovvero obbliga il condannato a pagare immediatamente quanto dovuto alla vittima se non vuole subire le conseguenze di un pignoramento.
Fabrizio Ferri
Fabrizio Ferri
2025-07-27 04:46:57
Numero di risposte : 17
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In caso di persistente inadempimento, il danneggiato potrà agire con esecuzione forzata nei confronti del debitore. La condanna al risarcimento in favore della parte civile fatta nell’ambito del giudizio penale non può essere rimessa in discussione. A questo punto, per la parte di danno appurata in sede penale, potrà notificare la sentenza ed il precetto ed intraprendere, eventualmente, l’esecuzione forzata come nella prima ipotesi. Ma, laddove la vittima ritenesse che la somma liquidata a titolo di provvisionale sia insufficiente a compensare l’intero danno patito, potrà promuovere una causa civile per l’accertamento e la condanna del danno ulteriore.
Pericle Guerra
Pericle Guerra
2025-07-27 02:36:19
Numero di risposte : 8
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Quando il giudice dispone la condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa costituitasi parte civile, può agire con tre diverse modalità: liquidare il danno, condannare genericamente al risarcimento o disporre il pagamento di una provvisionale. La cosa migliore per la vittima è che sia stata disposta in sentenza la liquidazione integrale del danno: in tal caso, infatti, è possibile notificare al condannato la sentenza e l'atto di precetto, intimandogli così il pagamento di quanto dovuto e ponendo in essere il primo passo necessario per procedere all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento. L'esecuzione forzata, tuttavia, a meno che la condanna al risarcimento non sia stata dichiarata espressamente provvisoriamente esecutiva, è subordinata all'irrevocabilità della sentenza, ovverosia alla sua mancata impugnazione nei termini. Il precetto, poi, può essere notificato unitamente alla sentenza anche nell'ipotesi in cui quest'ultima disponga il pagamento di una provvisionale, provvisionale che peraltro è sempre immediatamente esecutiva. Tuttavia, non sempre essa è anche satisfattiva degli interessi della vittima, che quindi, laddove la dovesse ritenere insufficiente, dovrà instaurare un autonomo processo civile con il quale far accertare il danno residuo e ottenere una nuova e diversa condanna del reo. Il processo civile è infine sempre necessario nella terza ipotesi che si può verificare: quella in cui il giudice penale si sia limitato a condannare l'imputato genericamente al risarcimento del danno, senza liquidarne l'ammontare in assenza di prove sufficienti a tal fine.