Se la somma da recuperare è modesta, il creditore può procedere con il pignoramento dei beni mobili oppure quello dei crediti presso terzi.
Il pignoramento di beni mobili può essere attivato solo se il debitore possegga oggetti di valore e se vi sia qualcuno disposto ad acquistarli ad un’asta pubblica.
Il pignoramento dei crediti presso terzi può essere attivato solo se il debitore percepisca una pensione o comunque reddito di lavoro autonomo, oppure sia intestatario di un conto corrente e se il creditore sappia presso quale banca.
Se mancano questi presupposti, il pignoramento si tradurrà in un nulla di fatto.
Se la somma da recuperare è alta, il creditore può optare per il pignoramento di eventuali immobili del debitore, chiedendo al tribunale di venderli all’asta.
I tempi si allungano e anche i costi sono considerevoli ma le possibilità di ottenere risultati certi sono sicuramente maggiori.
Se la controparte debitrice è sposata in regime di comunione dei beni, in assenza di beni da pignorare intestati al debitore, si può aggredire il 50% del valore dei beni del marito o della moglie.
Se la controparte è una società, valgono le soluzioni di cui si è detto finora, oltre alla possibilità di chiedere che la società in questione venga dichiarata fallita.
Per crediti di lavoro dipendente, la via del fallimento potrebbe essere utile anche per ottenere l’intervento del fondo di garanzia dell’Inps.
Mentre, in tutti gli altri casi, l’apertura di un fallimento potrebbe anche peggiorare il problema, dato che la procedura è lunga e complessa e se il debitore ha uno patrimonio scarso e molti debiti, le possibilità di ottenere un pagamento sfumano inesorabilmente.
Certo, potrebbe anche succedere che il semplice deposito dell’istanza di fallimento riesca a sbloccare la situazione, costringendo il debitore a pagare se non vuole andare incontro a conseguenza ancora peggiori.
La risposta è sì: si prescrivono in 10 anni, a meno che durante questo tempo intervengono atti interruttivi della prescrizione come lettere di diffida, solleciti di pagamento, ecc.
Quindi, la sentenza potrebbe valere anche contro gli eredi del debitore.