La pensione di vecchiaia può essere ottenuta con un'età anagrafica di 67 anni ed un'anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che l'importo del trattamento non risulti inferiore ad una volta il valore dell'assegno sociale.
Ai fini del computo di questi 5 anni di contribuzione effettiva è utile solo la contribuzione effettivamente versata con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
L'articolo 1, co. 181 della legge n. 207/2024 ha previsto, ai fini dell'integrazione del predetto importo soglia pari ad una volta il valore dell'assegno sociale, la facoltà di computare, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
I benefici riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sedici mesi.
In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.