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Qual è l'anzianità contributiva minima necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo?

Sabatino Fiore
Sabatino Fiore
2025-07-26 23:14:45
Numero di risposte : 13
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È possibile sommare e cumulare gratuitamente la contribuzione temporalmente non sovrapposta per liquidare la pensione di vecchiaia a condizione che il soggetto interessato abbia perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli richiesti dalle gestioni interessate. Per poter richiedere la pensione in Cumulo, non bisogna essere titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni interessate. E’ richiesto, inoltre, che siano perfezionati gli ulteriori requisiti richiesti previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Ad esempio, per la pensione di vecchiaia in cumulo, qualora l’ultima iscrizione risulti essere nella Gestione separata, l’assicurato dovrà perfezionare anche il cosiddetto “importo soglia”, a meno che non acceda al pensionamento, per il 2025, con almeno 71 anni di età. Per poter accedere alla pensione in Cumulo, è necessaria la cessazione dell’attività di lavoro dipendente. La pensione di vecchiaia può decorrere dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti, oppure, a domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
Carmelo Esposito
Carmelo Esposito
2025-07-26 21:39:59
Numero di risposte : 16
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Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema retributivo e misto si applicano le deroghe all’innalzamento del requisito anagrafico e contributivo previste al d.lgs. n. 503 del 1992 sempreché dette disposizioni operino in tutte le gestioni interessate al cumulo. Qualora l’ordinamento di una gestione tra quelle interessate dal cumulo preveda requisiti anagrafici e di contribuzione diversi da quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7 della legge Monti-Fornero, il diritto al trattamento in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai singoli fondi. In questa ipotesi, se valutando la contribuzione posseduta presso tutte le forme assicurative interessate dal cumulo risultano comunque perfezionati i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, si liquidano i pro quota delle gestioni i cui ordinamenti applicano i requisiti Monti Fornero. Inoltre, il cumulo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata prevista in favore dei lavoratori cd. precoci, per la pensione anticipata cd. “Quota 100”, per la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contribuzione e, infine, per la pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. Il cumulo non può essere utilizzato, invece, per conseguire la pensione anticipata cd. Opzione donna. Il cumulo non può essere utilizzato nemmeno per conseguire la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 anche qualora in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il soggetto abbia contribuzione dal 1° gennaio 1996.
Simona Bruno
Simona Bruno
2025-07-26 18:13:13
Numero di risposte : 16
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Ai sensi del decreto legislativo 503/1992, in deroga al requisito sopra indicato, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori. I lavoratori e le lavoratrici che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita. Insieme al requisito anagrafico è richiesto l’ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni. I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti pari all’importo dell’assegno sociale. In alternativa, tali lavoratori possono accedere, dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età con cinque anni di contribuzione effettiva e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.