Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema retributivo e misto si applicano le deroghe all’innalzamento del requisito anagrafico e contributivo previste al d.lgs. n. 503 del 1992 sempreché dette disposizioni operino in tutte le gestioni interessate al cumulo.
Qualora l’ordinamento di una gestione tra quelle interessate dal cumulo preveda requisiti anagrafici e di contribuzione diversi da quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7 della legge Monti-Fornero, il diritto al trattamento in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai singoli fondi.
In questa ipotesi, se valutando la contribuzione posseduta presso tutte le forme assicurative interessate dal cumulo risultano comunque perfezionati i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, si liquidano i pro quota delle gestioni i cui ordinamenti applicano i requisiti Monti Fornero.
Inoltre, il cumulo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata prevista in favore dei lavoratori cd. precoci, per la pensione anticipata cd. “Quota 100”, per la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contribuzione e, infine, per la pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.
Il cumulo non può essere utilizzato, invece, per conseguire la pensione anticipata cd. Opzione donna.
Il cumulo non può essere utilizzato nemmeno per conseguire la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 anche qualora in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il soggetto abbia contribuzione dal 1° gennaio 1996.