Il datore di lavoro è quindi la persona che ha il potere direttivo e il compito di gestire l’attività manuale o intellettuale del lavoratore, ovviamente nel rispetto delle esigenze economico-produttive dell’azienda.
Il decreto sopra citato numero 66/2003 ha stabilito una serie di limiti riguardanti l’impegno lavorativo dei dipendenti come, orario giornaliero, normale orario settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e pause intermedie.
Questo per tutelare il benessere psico-fisico della persona che presta attività lavorativa per l’azienda.
Sempre nell’articolo troviamo un tetto alla durata media dell’orario di lavoro, infatti non è possibile superare le 48 ore per un periodo di 7 giorni, comprese le ore di straordinari.
Superando le 40 ore settimanali (o il limite di tempo pieno) il dipendente ha il diritto ad avere in busta paga le maggiorazioni retributive previste dal Ccnl applicato o in alternativa usufruire di riposi compensativi.
Tutto questo spetta anche a chi supera le 48 ore settimanali, ma è d’obbligo tenere presente che la legge, come prescritto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 66/2003, prevede un limite: il ricorso «a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto».
Normalmente i contratti collettivi stabiliscono un limite massimo annuale in cui sono autorizzate le ore di lavoro straordinario: l’utilizzo dello straordinario è ammesso «per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali».