Rito Cartabia: quando si applica?

Mietta Rinaldi
2025-05-25 22:33:07
Numero di risposte: 4
Il rito Cartabia si applica dal 26 novembre 2024 a tutti i giudizi introitati dopo il 28 febbraio 2023.
Le novità del d.lgs. 164/2024 riguardano numerosissime disposizioni, con l’obiettivo di accelerare i tempi del processo civile e aggiornare le norme processuali a seguito della digitalizzazione delle notifiche e del giudizio civile in generale.
Il nuovo art. 125 c.p.c. non contiene più l’obbligo di indicazione del numero di fax, con questo atto ufficiale la adolescenza della forma cedolare giunge al termine
Con la sostituzione integrale del primo comma dell’art. 281 undecies sono state introdotte indicazioni rispetto agli avvertimenti da inserire nel ricorso, allineati a quelli previsti dalla nuova formulazione del’art. 163 c.p.c. post-Cartabia.
Il procedimento semplificato di cognizione può essere utilizzato:
nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1;
nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, sempre, anche se non ricorrono le condizioni di cui al comma 1;
nei casi di opposizione di cui agli artt. 615, comma 1, 617, comma 1 e 645 c.p.c..
Sempre al fine di accelerare i tempi processuali, con la sostituzione del primo comma dell’art. 281 terdecies, il legislatore, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, prevede ora che si proceda a norma dell’art. 275 bis non più automaticamente, ma solo su richiesta di almeno una delle parti, mentre in caso contrario si procede ai sensi dell’art. 281 sexies, dunque tramite discussione orale e rimessione diretta al collegio, senza assegnazione di termini per note di precisazione conclusioni e note conclusionali
Anche nel titolo III, relativo alle Impugnazioni, viene introdotta a livello normativo la prevalenza della notifica a mezzo pec per le impugnazioni
La comunicazione della sentenza potrà essere fatta in udienza, come previsto dal 281 sexies

Samuel Ferretti
2025-05-22 22:17:40
Numero di risposte: 8
La riforma del rito civile è stata anticipata al 28 febbraio 2023. La disciplina transitoria è contenuta nell’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, che regolamenta il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova. Il legislatore delegato ha optato per un differimento dell’efficacia della riforma, individuando date diverse e diversi criteri di applicazione delle norme.
La data di entrata in vigore della parte più rilevante della riforma è stata anticipata al 28 febbraio 2023.
Le disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti, allo svolgimento delle udienze da remoto e alla facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte trovano applicazione dall’1 gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti.
La disciplina riformata del giudizio di appello acquisterà efficacia dal 28 febbraio 2023, ma sarà applicabile non più nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data, bensì a tutte le impugnazioni proposte successivamente a essa.
Le disposizioni di cui all’art. 3, c. 34, lettere b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 149 del 2022 si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
Le disposizioni di cui agli artt. 4, c. 1, e 10, c. 1, del d.lgs. n. 149/2022, relative alla mediazione familiare e alle abrogazioni in tema di affiliazione commerciale, acquisteranno efficacia dal 30 giugno 2023.

Federica Barbieri
2025-05-15 12:57:16
Numero di risposte: 5
Il nuovo rito di primo grado non si applica in un giudizio introdotto con atto di citazione presentato in notifica il 28 febbraio e ricevuto dal convenuto il 2 marzo che resta quindi soggetto al rito previgente.
La norma transitoria prevede, infatti, che le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Instaurazione e pendenza del giudizio non possono essere dei sinonimi o, per meglio dire, si tratta di espressioni che non coincidono esattamente tra loro perché altrimenti sarebbe impossibile individuare il discrimine per l’applicazione delle nuove norme.
La nozione di pendenza allude a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale mentre la nozione di instaurazione si riferisce invece ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza.
Il legislatore, utilizzando l’espressione “instaurazione”, ha volutamente stabilito che, mentre per i giudizi pendenti alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, si applicano le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l’atto di citazione per la notifica, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme.
Essendo stato l’atto di citazione inviato per la notifica il 28 febbraio il giudizio soggiace alla disciplina previgente.

Moreno Donati
2025-05-04 14:52:38
Numero di risposte: 8
Il rito Cartabia si applica a partire da tre differenti date di entrata in vigore:
1° gennaio 2023,
28 febbraio 2023,
30 giugno 2023.
In alcuni casi le nuove norme si applicano anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.
In altri casi le nuove norme si applicano invece solo per i giudizi introdotti dopo tale data.
Il 1° gennaio 2023 si applica a tutti i giudizi, anche già pendenti, di fronte al Giudice di Pace, al Tribunale, alla Corte d’appello e alla Corte di Cassazione.
Il 28 febbraio 2023 si applica a tutti i giudizi di primo grado in Tribunale promossi dopo tale data, ai giudizi di appello, agli arbitrati e alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Il 30 giugno 2023 si applica a tutti i giudizi di fronte al Giudice di Pace.
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