Il nuovo rito di primo grado non si applica in un giudizio introdotto con atto di citazione presentato in notifica il 28 febbraio e ricevuto dal convenuto il 2 marzo che resta quindi soggetto al rito previgente.
La norma transitoria prevede, infatti, che le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Instaurazione e pendenza del giudizio non possono essere dei sinonimi o, per meglio dire, si tratta di espressioni che non coincidono esattamente tra loro perché altrimenti sarebbe impossibile individuare il discrimine per l’applicazione delle nuove norme.
La nozione di pendenza allude a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale mentre la nozione di instaurazione si riferisce invece ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza.
Il legislatore, utilizzando l’espressione “instaurazione”, ha volutamente stabilito che, mentre per i giudizi pendenti alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, si applicano le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l’atto di citazione per la notifica, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme.
Essendo stato l’atto di citazione inviato per la notifica il 28 febbraio il giudizio soggiace alla disciplina previgente.