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Ordine di protezione Cartabia: di cosa si tratta?

Vincenzo Vitale
Vincenzo Vitale
2025-05-03 22:57:57
Numero di risposte: 6
Un ordine di protezione è un provvedimento emesso dal giudice che mira a tutelare le vittime di violenza domestica, limitando i comportamenti violenti dell’aggressore e imponendo restrizioni per garantire la sicurezza della vittima. In generale è un rimedio che si può applicare quando il coniuge o altro convivente ponga in essere delle condotte che causano grave pregiudizio all’integrità fisica o morale della vittima. La richiesta di un ordine di protezione può comportare l’adozione di varie misure protettive per la vittima di violenza. Il Giudice può infatti ordinare all’aggressore di cessare le condotte violente, disporre l’allontanamento dall’abitazione familiare, disporre il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da essa frequentati, ordinare l’intervento dei servizi sociali o di associazioni a tutela delle donne o dei figli vittime di violenza, ordinare il pagamento di un assegno di mantenimento a favore del familiare che non disponga di risorse proprie per farvi fronte. Un ordine di protezione può includere varie misure a tutela della vittima, tra cui: ordine all’autore della violenza di cessare immediatamente le condotte pregiudizievoli, allontanamento dall’abitazione familiare, divieto di avvicinamento, divieto di contatto, affidamento dei figli o visite protette. La violazione di un ordine di protezione è un reato e deve essere immediatamente segnalato alle autorità competenti.
Valentina Gatti
Valentina Gatti
2025-05-03 20:34:49
Numero di risposte: 1
Gli artt. 473bis.69, 473bis.70 e 473bis.71 disciplinano specificatamente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Il Giudice ordina al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della condotta stessa e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione e, in particolare, dal luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone edin prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.