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Quali sono gli effetti del concordato fallimentare?

Gabriele Rizzo
Gabriele Rizzo
2025-08-25 11:39:28
Numero di risposte : 19
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Gli effetti del concordato fallimentare sono quelli di soddisfare i creditori non concorrenti, sia pure nei limiti dei patti concordatari. L'assuntore del concordato fallimentare è tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei creditori concorsuali non insinuati al passivo. Con l'assunzione del concordato da parte di un terzo e l'omologazione del Tribunale il fallimento si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l'assuntore, non potendo in nessun caso condurre alla riapertura del fallimento. Gli effetti di quest'ultimo possono essere fatti valere in sede satisfattoria, anche con l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che l'art. 135 della legge fallimentare fa obbligo a tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insinuati, di chiedere al debitore la sola percentuale concordataria.
Annamaria Testa
Annamaria Testa
2025-08-25 09:53:10
Numero di risposte : 12
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Gli effetti del concordato fallimentare sono che il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, ferma restando la possibilità per gli stessi di agire per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. La proposta di concordato può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei oppure trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Il concordato omologato può essere risolto, ad istanza di ciasun creditore, nell'ipotesi di mancata costituzione delle garanzie promesse o di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso. Il concordato può essere annullato dal tribunale su istanza del curatore o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. In entrambi i casi, la sentenza che risolve o che annulla il concordato, riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
Penelope Serra
Penelope Serra
2025-08-25 07:13:50
Numero di risposte : 12
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Tra gli effetti della procedura di concordato troviamo quello di sospendere le azioni nei confronti del debitore che così è libero di sanare i propri debiti. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità che sono state stabilite nel decreto di omologazione. La sentenza che dichiara la risoluzione del concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
Neri Carbone
Neri Carbone
2025-08-25 06:57:09
Numero di risposte : 15
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Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione sul registro delle imprese del recesso di cui all'art. 161 l.f. Tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Tutti i "creditori anteriori" alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si fossero pronunciati sulla proposta del debitore o si fossero espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano. La ratio di tale effetto è da ricercare nei principi economici "che impongono che anche in presenza di grave crisi d'impresa si attui il rapido reinserimento del debitore nel contesto socio economico a tutto vantaggio della produttività e nel rispetto delle regole del mercato. Fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, è invece in discussione a quale istituto debba essere assimilata la riduzione operata in sede concordataria. Vi è infatti chi la riconduce all'istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., operante solo tra creditore e debitore concordatario. Oppure chi la accomuna ad un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. Oppure ancora chi ritiene che tra creditore e debitore intervenga un pactum de non petendo per la parte eccedente la percentuale. Oppure, ancora, chi riconduce l'effetto estintivo del decreto di omologa al venir meno dell'azione in senso sostanziale.
Secondo Giuliani
Secondo Giuliani
2025-08-25 05:51:59
Numero di risposte : 12
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Il concordato fallimentare conviene non solo all’imprenditore in crisi, ma anche ai creditori, che possono trovare vantaggioso essere saldati in tempi brevi e, spesso, anche in misura maggiore, rispetto all’attesa di un fallimento portato a termine. Molto spesso il promotore del concordato, l’imprenditore o un terzo, acquisiscono in tempi brevi e nelle sue piene funzioni, l’azienda o i beni della procedure, permettendo il salvataggio dell’azienda e la liberazione dal carico, insostenibile, dei debiti. In caso di fallimento, infatti, il curatore può solo procedere alla vendita dell’impresa fallita o dei singoli attivi, secondo le regole della procedura, che portano a costi spesso esorbitanti a tutto nocumento dei creditori, e di un allungamento dei tempi di gestione. Il fallimento seguito dal successivo concordato rappresenta un’utile soluzione per tutte le parti coinvolte, non solo per i creditori, e per la collettività nel suo complesso. Un concordato preventivo può portare, e spesso porta, o ad un successivo fallimento o ad un incaglio della procedura, contraria all’interesse dell’imprenditore e dei creditori.