Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione sul registro delle imprese del recesso di cui all'art. 161 l.f.
Tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Nel caso in cui il concordato venga omologato, tutti i "creditori anteriori" alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si fossero pronunciati sulla proposta del debitore o si fossero espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano.
La ratio di tale effetto è da ricercare nei principi economici "che impongono che anche in presenza di grave crisi d'impresa si attui il rapido reinserimento del debitore nel contesto socio economico a tutto vantaggio della produttività e nel rispetto delle regole del mercato.
Fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, è invece in discussione a quale istituto debba essere assimilata la riduzione operata in sede concordataria.
E' altresì dubbio se il momento al quale collegare l'effetto "esdebitatorio" previsto dall'art. 184 l.f. sia da identificarsi nell'emissione del decreto di omologa provvisoriamente esecutivo, oppure nel momento in cui.