Come si chiude la procedura di concordato fallimentare?
Ethan Parisi
2025-09-05 11:17:27
Numero di risposte
: 25
Il procedimento di concordato preventivo si esaurisce solo con la corretta ed integrale esecuzione del piano omologato.
L’art. 181 L. Fall., nello stabilire che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione fa, infatti, riferimento alla sola fase giudiziale.
L’art. 181 L. Fall., nello stabilire che la procedura di concordato preventivo si concluda naturalmente con il decreto di omologa, fa riferimento alla sola fase giudiziale mentre il procedimento concordatario rimane aperto fino all’integrale e corretta esecuzione degli obblighi – per lo più di carattere liquidatorio – così come prescritti nel decreto omologato.
“l’art. 181 l.f. nello stabilire che “la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 180 l.f.” non può che fare riferimento alla sola fase giudiziale, continuando, tuttavia, il procedimento di concordato preventivo a restare aperto fino all’integrale adempimento degli obblighi concordatari;”.
Pertanto, successivamente alla fase giudiziale che porta all’omologa del concordato, si apre un’ulteriore fase del procedimento ossia quella esecutiva.
Il procedimento concordatario, quindi, continua a restare aperto fino all’integrale adempimento degli obblighi concordatari, così come previsti nel piano omologato dal Giudice nella fase giudiziale, ovvero con l’eventuale risoluzione o annullamento ai sensi e per gli effetti del successivo art. 186 L. Fall..
Renata Marini
2025-08-25 07:29:28
Numero di risposte
: 20
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
La norma di cui al citato articolo detta poi altre disposizioni riguardanti la liquidazione dei beni ed altro, ma nulla dice in ordine alla fase finale del riparto né, tanto meno, in ordine alla sequenza, né lo fa l'art. 185, che contiene altre disposizioni sulla esecuzione del concordato.
Le altre carenze sulla fase di chiusura si spiegano agevolmente col fatto che, a norma dell'art. 181.
Tanto comporta una certa libertà nel gestire la fase finale e la diversità di opinioni anche tra i suoi colleghi.
Noi, in mancanza di disposizioni o di prassi consolidate presso un determinato ufficio, consigliamo di seguire la successione del fallimento, perché ha la sua logica nel rendere prima il conto della gestione (e, come visto l'art. 116 è richiamato dall'art. 182) che serve ad illustrare ai creditori e allo stesso debitore come si è svolta la gestione dei beni altrui.
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