Il procedimento di concordato preventivo si esaurisce solo con la corretta ed integrale esecuzione del piano omologato.
L’art. 181 L. Fall., nello stabilire che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione fa, infatti, riferimento alla sola fase giudiziale.
L’art. 181 L. Fall., nello stabilire che la procedura di concordato preventivo si concluda naturalmente con il decreto di omologa, fa riferimento alla sola fase giudiziale mentre il procedimento concordatario rimane aperto fino all’integrale e corretta esecuzione degli obblighi – per lo più di carattere liquidatorio – così come prescritti nel decreto omologato.
“l’art. 181 l.f. nello stabilire che “la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 180 l.f.” non può che fare riferimento alla sola fase giudiziale, continuando, tuttavia, il procedimento di concordato preventivo a restare aperto fino all’integrale adempimento degli obblighi concordatari;”.
Pertanto, successivamente alla fase giudiziale che porta all’omologa del concordato, si apre un’ulteriore fase del procedimento ossia quella esecutiva.
Il procedimento concordatario, quindi, continua a restare aperto fino all’integrale adempimento degli obblighi concordatari, così come previsti nel piano omologato dal Giudice nella fase giudiziale, ovvero con l’eventuale risoluzione o annullamento ai sensi e per gli effetti del successivo art. 186 L. Fall..