L'invalidità civile può essere riconosciuta quando una persona è affetta da malattie e menomazioni permanenti e croniche che riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%).
Il grado di invalidità è determinato dalle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvate con decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3
Dal 34%: Concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3
Dal 67%: Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%
Dal 74%: Oltre ai punti precedenti, erogazione dell'ASSEGNO MENSILE se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA 100%: Oltre ai punti precedenti, escluso l'assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA 100% più indennità di accompagnamento: Si intende la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.