È la legge n. 392 del 1978 a regolare la morosità, e dunque la condizione di ritardo nel soddisfare un obbligo.
Secondo questa legge, un inquilino viene considerato moroso se non paga il canone di affitto entro 20 giorni dalla scadenza stabilita nel contratto.
Ad esempio, se il contratto prevede che l’affitto debba essere versato entro il 10 del mese, l’inquilino sarà considerato moroso se il locatore non riceve il pagamento entro il 30 dello stesso mese.
Come abbiamo visto, dunque, per le locazioni a uso abitativo la legge stabilisce che il ritardo nel pagamento dell’affitto può giustificare lo sfratto solo dopo il 21° giorno.
Se paga entro questi tre mesi, includendo interessi e spese legali, lo sfratto viene evitato.
Un altro elemento importante è come l’inquilino reagisce dopo aver ricevuto la notifica di sfratto, ad esempio se tenta di pagare immediatamente le somme dovute.
Infine, l’entità dell’inadempimento rispetto ai canoni pagati fino a quel momento è cruciale: minore è l’incidenza dell’inadempimento, minori saranno le possibilità di ottenere lo sfratto.
Tra questi, rientra il comportamento dell’inquilino nei mesi e negli anni precedenti al ritardo, come ad esempio se ha sempre pagato puntualmente o meno.
In questo modo, l’inquilino può evitare la risoluzione del contratto.
Inoltre, alla prima udienza, l’inquilino può richiedere un “termine di grazia” di 90 giorni per trovare i soldi necessari.