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Quanti giorni di ritardo si possono fare per pagare l'affitto?

Isabel Moretti
Isabel Moretti
2025-08-27 16:38:28
Numero di risposte : 16
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Per le locazioni abitative, la legge prevede un’attesa di 20 giorni nel caso di ritardo nel pagamento del canone locatizio. Già al ventunesimo giorno, se la morosità persiste, il locatore può inviare una diffida di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Con l’art. 5 della L. 27 luglio 1978 n. 392 il legislatore ha stabilito che il mancato pagamento del canone di locazione entro venti giorni dalla scadenza prevista contrattualmente, costituisce una violazione di tale gravità da legittimare il locatore a richiedere al giudice la risoluzione del contratto per morosità del conduttore, con conseguente condanna dell’inquilino alla restituzione dell’immobile. Il nostro ordinamento giuridico e in particolare l’art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede che per comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, il giudice possa assegnare al conduttore un termine non superiore a giorni novanta per sanare la morosità e rinviare la procedura ad altra udienza al fine di verificare se il conduttore provveda effettivamente al pagamento nel termine concesso. Il termine viene detto “di garanzia”.
Lisa Benedetti
Lisa Benedetti
2025-08-27 16:20:30
Numero di risposte : 19
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Secondo questa legge, un inquilino viene considerato moroso se non paga il canone di affitto entro 20 giorni dalla scadenza stabilita nel contratto. Ad esempio, se il contratto prevede che l’affitto debba essere versato entro il 10 del mese, l’inquilino sarà considerato moroso se il locatore non riceve il pagamento entro il 30 dello stesso mese. Quindi, cosa rischia l’inquilino inadempiente? A partire dal 21° giorno di ritardo, il proprietario può intervenire cercando di dialogare con l’inquilino, sollecitandolo al pagamento tramite una lettera raccomandata di diffida. Una volta notificata l’intimazione di sfratto, l’inquilino può saldare l’affitto dovuto per evitare lo sfratto e continuare a vivere nell’appartamento. Inoltre, alla prima udienza, l’inquilino può richiedere un “termine di grazia” di 90 giorni per trovare i soldi necessari. Se paga entro questi tre mesi, includendo interessi e spese legali, lo sfratto viene evitato. Quindi, sebbene la legge preveda un massimo di 20 giorni per il pagamento del canone mensile, il pagamento oltre questa scadenza consente comunque all’inquilino di rimanere nell’appartamento.
Fatima Vitali
Fatima Vitali
2025-08-27 15:23:19
Numero di risposte : 9
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Il ritardo nel pagamento dell'affitto è una situazione che va gestita con attenzione. L'articolo 5 della legge n. 392/1978 stabilisce una tolleranza per il ritardo nel pagamento del canone di locazione. Questo norma prevede che il ritardo nel pagamento dell'affitto non può costituire motivo di risoluzione del contratto se avviene entro un termine di venti giorni dalla scadenza. La legge concede un margine di tolleranza di venti giorni dopo la scadenza per il pagamento dell'affitto, durante i quali il pagamento in ritardo non può costituire motivo di risoluzione del contratto. Alcuni contratti di locazione prevedono espressamente che il canone di affitto possa essere pagato entro il giorno 5 del mese, senza che ciò sia considerato un ritardo. Anche per i contratti di locazione commerciale, il ritardo nel pagamento del canone di affitto può avere conseguenze simili a quelle dei contratti di locazione abitativa. In generale, anche nei contratti commerciali si applica la tolleranza di venti giorni stabilita dall'articolo 5 della legge n. 392/1978.
Diamante Milani
Diamante Milani
2025-08-27 13:35:07
Numero di risposte : 15
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La tolleranza nel ritardo del pagamento del canone di locazione commerciale e residenziale varia in base alle leggi vigenti e ai termini contrattuali. Per le locazioni abitative, la legge italiana prevede una tolleranza di 20 giorni. Dopo questo periodo, il locatore può procedere con una diffida. Per le locazioni commerciali, la tolleranza del ritardo pagamento canone locazione commerciale può variare leggermente, ma resta comunque fondamentale rispettare le tempistiche contrattuali per evitare contenziosi legali. Se l’inquilino non paga entro i 20 giorni stabiliti, il proprietario può inviare una diffida tramite raccomandata o PEC.
Joannes Marini
Joannes Marini
2025-08-27 13:30:12
Numero di risposte : 18
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Secondo l’art. 5 della legge n. 392/1978, il mancato pagamento entro 20 giorni dalla scadenza può essere motivo di risoluzione contrattuale automatica. Il giudice non ha discrezionalità, ma deve valutare il mancato pagamento di una singola rata o di oneri accessori superiori a due mensilità. La Cassazione ha stabilito che il ritardo sistematico nel pagamento del canone può portare alla risoluzione del contratto, specialmente se contrasta con clausole specifiche del contratto. La tolleranza del proprietario può rendere inoperante la clausola risolutiva espressa se dimostrato un periodo di accettazione del pagamento oltre la scadenza. La clausola risolutiva espressa può tornare efficace solo se il proprietario, senza rinunciare, richiama il debitore all’adempimento tramite una nuova manifestazione di volontà. Una prima diffida, valida anche per i ritardi successivi, è sufficiente per rendere operativa la clausola di risoluzione del contratto.