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Qual è l'Autorità garante per la concorrenza?

Samira Longo
Samira Longo
2025-09-09 02:27:04
Numero di risposte : 27
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato il regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Parlamento e al Governo un parere ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore nel mercato interno. L’Antitrust interviene così nella delicatissima materia del monopolio che ancora caratterizza il nostro ordinamento in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore, sottolineando che il nucleo della direttiva è costituito dal pieno riconoscimento della libertà di scelta da parte dell’utente. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall’interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell’interessato e dà notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate.
Emilia Bruno
Emilia Bruno
2025-08-28 12:27:06
Numero di risposte : 20
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Antitrust [Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM] Istituzione pubblica preposta alla tutela della concorrenza nell’ordinamento nazionale. L’A. è un’autorità amministrativa che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, soggetta soltanto alla legge. L’Autorità ha oggi il compito di proteggere i consumatori attraverso la repressione delle pratiche commerciali scorrette vietate dal Codice del consumo. Tale competenza – evoluzione di quella originariamente attribuita all’autorità in materia di pubblicità ingannevole – si presenta intimamente connessa alla tutela della concorrenza; Ioltre, la l. 215/2004 ha attribuito all’Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi, affinché i titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto di interessi.