In ogni caso, comunque, sia l’assegno erogato dallo Stato che quello erogato dai Comuni sono disposti dall’INPS, pertanto per farne richiesta è necessario inoltrare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dell’affido/adozione servendosi della piattaforma ufficiale dell’Istituto o rivolgendosi ad un Caf, un Patronato o ad un ente intermediario che si occupi di tale procedura.
All’assegno di maternità erogato dal Comune hanno diritto le cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o al momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
L’assegno erogato dal Comune, invece, spetta alle madri non lavoratrici e alle madri lavoratrici (anche precarie) che non hanno diritto all’indennità di maternità o alla retribuzione per il periodo di maternità.
Gli assegni spettano per ogni figlio, anche in caso di parto gemellare o affidamento/adozione di più minori.
In circostanze particolari l’assegno di maternità erogato dallo Stato non spetta alla madre e può essere richiesto dal padre.