Quando spetta l'assegno di maternità?

Massimo Giuliani
2025-09-01 21:12:15
Numero di risposte
: 11
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata e concessa direttamente dall'Inps.
La richiesta può essere fatta in alternativa dal padre in caso di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo del figlio al padre, di separazione in caso di affido o adozione.
La domanda si deve presentare entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
L'assegno di maternità gestito dai Comuni E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso in possesso di titolo di soggiorno.
La domanda va chiesto al Comune di residenza e viene pagato dall'INPS.
Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo, altrimenti ne perde il diritto.

Carmelo Testa
2025-09-01 18:38:21
Numero di risposte
: 22
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo.
La procedura può variare leggermente, quindi è consigliabile consultare il sito web del Comune di riferimento o rivolgersi agli uffici competenti per ottenere informazioni specifiche.
Una volta presentata la domanda e completata l’istruttoria da parte del Comune, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale provvede all’erogazione dell’assegno in un’unica soluzione.
I tempi di lavorazione possono variare, ma generalmente l’erogazione avviene entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati da parte dell’INPS.

Gerardo Damico
2025-09-01 16:12:05
Numero di risposte
: 13
In ogni caso, comunque, sia l’assegno erogato dallo Stato che quello erogato dai Comuni sono disposti dall’INPS, pertanto per farne richiesta è necessario inoltrare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dell’affido/adozione servendosi della piattaforma ufficiale dell’Istituto o rivolgendosi ad un Caf, un Patronato o ad un ente intermediario che si occupi di tale procedura.
All’assegno di maternità erogato dal Comune hanno diritto le cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o al momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
L’assegno erogato dal Comune, invece, spetta alle madri non lavoratrici e alle madri lavoratrici (anche precarie) che non hanno diritto all’indennità di maternità o alla retribuzione per il periodo di maternità.
Gli assegni spettano per ogni figlio, anche in caso di parto gemellare o affidamento/adozione di più minori.
In circostanze particolari l’assegno di maternità erogato dallo Stato non spetta alla madre e può essere richiesto dal padre.
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