L'assegno di maternità è concesso quando si verificano i seguenti casi.
La domanda, redatta in carta semplice, va inoltrata alla sede territoriale dell'Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio/a o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria.
L'Inps eroga l'assegno entro 120 giorni.
Quando una lavoratrice fruisce di una delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità, cassa integrazione, LSU, l'indennità di maternità viene garantita da parte dell'Inps, purché il periodo intercorrente tra la perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la nascita del figlio/a o dell'ingresso in famiglia del figlio/a adottato, non sia superiore a nove mesi o comunque non sia superiore alla durata della prestazione stessa.
La lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economico di maternità e possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto e i nove mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.