L’assegno erogato dal Comune, invece, spetta alle madri non lavoratrici e alle madri lavoratrici (anche precarie) che non hanno diritto all’indennità di maternità o alla retribuzione per il periodo di maternità, oppure alle madri lavoratrici (anche precarie) la cui indennità di maternità o retribuzione di maternità è inferiore alla cifra prevista dall’assegno comunale.
All’assegno di maternità erogato dal Comune hanno diritto: le cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o al momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato; le cittadine non comunitarie residenti in Italia che al momento del parto o nel momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato abbiano o la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
le cittadine che rientrano in una delle due categorie sopracitate il cui reddito e patrimonio posseduto dal nucleo familiare non superino il valore ISEE previsto, al momento della data di nascita del figlio o dell’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
In circostanze particolari l’assegno di maternità erogato dallo Stato non spetta alla madre e può essere richiesto dal padre.
in caso abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre (devono comunque sussistere i requisiti contributivi previsti per la madre);
nel caso in cui il padre sia adottante o affidatario preadottivo e sopraggiunga la separazione dei coniugi durante la procedura di affidamento preadottivo (devono comunque sussistere i requisiti contributivi previsti per la madre);
nel caso in cui il padre sia adottante non coniugato e l’adozione venga pronunciata solo nei suoi confronti (al momento dell’adozione devono comunque sussistere i requisiti contributivi previsti per la madre);
nel caso di decesso della madre.
In tale circostanza, però, è necessario che il padre o il coniuge della donna abbia riconosciuto il bambino e goda di regolare permesso di soggiorno o residenza in Italia e che il minore non sia stato affidato a terzi (In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti dei tre mesi di contributi).