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Cosa dice l'articolo 832 del codice civile?

Helga D'amico
Helga D'amico
2025-09-28 08:04:19
Numero di risposte : 19
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Come dispone l’art. 832 del codice civile, il titolare del diritto di proprietà su un bene ha diritto di goderne in modo esclusivo e di disporne a proprio piacimento (ad esempio, di venderlo o di donarlo), entro i limiti previsti dall’ordinamento. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono puntualmente elencati dall’art. 922 del codice civile e sono l’occupazione, l’invenzione, l’accessione, la specificazione, l’unione o commistione e l’usucapione. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo a Usucapione e buona fede La disciplina civilistica della proprietà Con particolare riguardo alla proprietà fondiaria (terreni e costruzioni), la normativa civilistica pone una dettagliata disciplina in tema di rispetto delle distanze tra gli immobili, dell’apertura di luci e vedute (es. finestre), di comunione forzosa dei muri, di scarico delle acque etc. (artt. 873 e ss. cod. civ.). Analogamente, viene disciplinata l’estensione della proprietà, la quale si estende lungo la sua superficie in orizzontale (con diritto del proprietario di recintarne i confini) e in modo verticale, “nella sua proiezione verso il sottosuolo e verso lo spazio aereo soprastante” (artt. 840 e ss. c.c.).
Liliana Bellini
Liliana Bellini
2025-09-21 07:10:29
Numero di risposte : 26
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Il proprietario di un bene ha il diritto di utilizzarlo e di disporne in modo pieno ed esclusivo, purché rispetti i limiti e gli obblighi stabiliti dalle leggi italiane. L’art. 832 cod. civ. riconosce al proprietario di un bene un enorme potere: quello di utilizzare il proprio oggetto come desidera, potendo altresì venderlo, donarlo, o lasciarlo in eredità quando e a chi vuole. Si dice che il diritto di proprietà non ha tendenzialmente limiti, se non la proprietà e i diritti altrui. «Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico».
Gerardo Damico
Gerardo Damico
2025-09-13 22:48:58
Numero di risposte : 20
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Nel codice civile la proprietà è definita come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Il codice civile disciplina varie ipotesi. Diritto di godere: decidere se, come e quando utilizzare la cosa nell’ambito della sua destinazione naturale o assegnata dal legislatore. Potere di disporre della cosa: es., alienare la cosa o locarla. In modo pieno ed esclusivo: la proprietà è il diritto con le facoltà più ampie riconosciute dal nostro ordinamento. Esso consente ogni lecita utilizzazione del bene, con la facoltà di escludere chiunque altro dal godimento del bene.
Donato Marini
Donato Marini
2025-09-02 21:36:27
Numero di risposte : 30
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L'articolo 832 del codice civile recita: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Oretta Pellegrino
Oretta Pellegrino
2025-09-02 20:20:48
Numero di risposte : 40
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Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.