La vendita di eredità è un contratto consensuale, bilaterale e a prestazioni corrispettive, a carattere non personale.
È necessario l’intervento del notaio ogniqualvolta all’interno dell’eredità vi siano beni immobili.
L’oggetto del contratto si riferisce a tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario anche se non conosciuti dall’erede venditore e si estende a tutti i rapporti attivi e passivi facenti parte dell’eredità.
La vendita di eredità consente all’acquirente di far propri tutti i beni che si dovessero rinvenire anche successivamente all’interno dell’asse ereditario, nonché ogni ulteriore incremento, come nel caso dei canoni di locazione percepiti in relazioni a beni immobili di proprietà del defunto.
Attraverso il contratto di vendita di eredità, uno dei coeredi cede la propria quota ereditaria ad un altro coerede o ad un terzo, i quali, successivamente, ove riuscissero a trovare un accordo con gli altri eredi del defunto potranno stipulare con atto notarile un contratto di divisione, al fine di assegnare a ciascun coerede quanto gli spetta in fatto ed in diritto sull’asse ereditario del defunto.
Il venditore è tenuto a garantire solamente la propria qualità di erede ai sensi dell’art. 1542 c.c., tuttavia è buona norma che il compratore provveda a garantire per i vizi e l’evizione degli eventuali immobili oggetto dell’eredità stessa di cui il medesimo è a conoscenza.
La responsabilità per i debiti ereditari si trasferisce al compratore come effetto natura della vendita, ed il compratore, una volta acquistata la quota ereditaria è tenuto a rimborsare il venditore di quanto questo abbia pagato in dipendenza dei debiti ereditari.
Si, in quanto il fondamento dell’art. 732 cod. civ, in tema di prelazione ereditaria, risiede non tanto nella esigenza di salvaguardare le prerogative degli altri condividenti dall’ingresso di estranei nella comunione, ma piuttosto nell’interesse di garantire, nell’ottica del principio del favor divisionis, la concentrazione della comunione in un numero più ridotto di soggetti al fine di rendere più agevoli le successive operazioni divisionali.
Il coerede che intende alienare la propria quota, deve preferire per Legge gli eredi all’estraneo nel caso di alienazione della propria quota ereditaria, e, in difetto di una regolare proposta il coerede che intenda esercitare il riscatto può farlo finché dura lo stato di comunione ereditaria: l’acquisto del terzo in questo caso non è un acquisto sicuro.
Ai sensi dell’art. 732 cod. civ il coerede che intenda esercitare il diritto di prelazione riconosciuto dalla Legge, deve farlo entro 60 giorni, scaduti i quali, il coerede che intende vendere potrà cedere liberamente la propria quota.