Qual è la differenza fra comunione immediata e comunione del residuo?

Pierfrancesco Costantini
2025-05-10 05:14:18
Numero di risposte: 6
La comunione legale immediata viene definita come quel regime patrimoniale nel quale, ai sensi dell’art. 177 c.c., confluiscono di diritto tutti quei beni che il legislatore individua in maniera analitica e che cadono automaticamente in comunione.
Discorso a parte deve farsi con riguardo alla comunione de residuo, così denominata in quanto prende le mosse dalla funzione intrinseca che assolve, ossia racchiudere tutti quei beni che residuano a seguito della preliminare divisione di due tipi di beni: beni che cadono in comunione e beni personali.
In buona sostanza, la suddetta categoria è formata da tutti quei beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e che, solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi.
Più precisamente, nell’ambito del regime di comunione si possono distinguere tre categorie di beni:
a) i beni che divengono oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto, c.d. comunione immediata;
b) i beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa, c.d. comunione de residuo;
c) i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge, c.d. beni personali.

Silverio Costa
2025-05-10 05:11:19
Numero di risposte: 13
Comunione de residuo si intende quella comunione residuale e differita che viene a formarsi fra i coniugi nel momento in cui si scioglie il regime patrimoniale legale, purché i beni che vi rientrano non siano stati consumati prima di detto momento.
Non rientrano nella comunione de residuo i beni che vengono considerati “strettamente personali”.
La comunione de residuo ha natura obbligatoria: nel momento in cui si scioglie la comunione legale, il coniuge acquista un diritto di credito concernente la metà dei beni assoggettati alla comunione differita.
L’art. 191 c.c. elenca le cause dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi, e, dunque, anche degli effetti della comunione de residuo.
Esse sono:
dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
separazione personale;
separazione giudiziale dei beni;
mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
fallimento di uno dei coniugi.

Antonietta De Angelis
2025-05-10 03:33:50
Numero di risposte: 9
La comunione de residuo individua quella comunione residuale e differita che si forma tra i coniugi, allo scioglimento del regime patrimoniale legale, a condizione che i beni che ne costituiscono oggetto non siano stati consumati prima di tale momento. La comunione “de residuo” si forma allo scioglimento del regime legale di comunione limitatamente ai beni che non siano stati consumati fino a quel momento. Si tratta di una tipologia di comunione residuale che esplica i suoi effetti in modo differito, vale a dire al cessare del regime patrimoniale dei coniugi che può intervenire in forza di una separazione tra partner o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o ancora per morte di uno dei coniugi. Ai sensi dell’art. 178 c.c., i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. In questo senso, nel regime della comunione legale, i beni che vengono acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione de residuo. Formano oggetto della comunione legale tra coniugi gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.