La comunione legale immediata viene definita come quel regime patrimoniale nel quale, ai sensi dell’art. 177 c.c., confluiscono di diritto tutti quei beni che il legislatore individua in maniera analitica e che cadono automaticamente in comunione.
Discorso a parte deve farsi con riguardo alla comunione de residuo, così denominata in quanto prende le mosse dalla funzione intrinseca che assolve, ossia racchiudere tutti quei beni che residuano a seguito della preliminare divisione di due tipi di beni: beni che cadono in comunione e beni personali.
In buona sostanza, la suddetta categoria è formata da tutti quei beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e che, solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi.
Più precisamente, nell’ambito del regime di comunione si possono distinguere tre categorie di beni:
a) i beni che divengono oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto, c.d. comunione immediata;
b) i beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa, c.d. comunione de residuo;
c) i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge, c.d. beni personali.