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Comunione da residuo: di cosa si tratta?

Costantino De Santis
Costantino De Santis
2025-05-10 04:22:30
Numero di risposte: 5
La comunione de residuo dei coniugi è costituita da quei beni che restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi fino al momento di scioglimento della comunione, quando divengono di proprietà comune per la parte in cui non sono stati consumati. Rientrano nella comunione de residuo, ossia divengono comuni solo se, allo scioglimento della comunione legale, non siano stati consumati: i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi. In buona sostanza, se lo stipendio di ciascun coniuge è di proprietà di quest’ultimo che pertanto ne può fare ciò che vuole, l’eventuale somma risparmiata e magari depositata in banca alla data della separazione andrà divisa tra marito e moglie. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. gli utili connessi alle partecipazioni in snc, a quelle di accomandatario in Sas e in Sapa, considerabili quali proventi dell’attività separata. i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita e gestita da uno solo dei coniugi dopo il matrimonio. Sono beni destinati all’esercizio dell’impresa quelli che risultano investiti nell’attività d’impresa e quelli accantonati per esservi destinati. gli incrementi dell’impresa costituita prima del matrimonio e gestita da uno solo dei coniugi. Gli incrementi dell’impresa sono i miglioramenti, le addizioni, gli accantonamenti di utili o l’investimento degli stessi, intervenuti tra il momento del matrimonio e il momento dello scioglimento della comunione.
Flavio Marini
Flavio Marini
2025-05-10 02:35:39
Numero di risposte: 6
Per comunione de residuo si intende quella comunione residuale e differita che viene a formarsi fra i coniugi nel momento in cui si scioglie il regime patrimoniale legale, purché i beni che vi rientrano non siano stati consumati prima di detto momento. Costituiscono oggetto della comunione de residuo: beni mobili o diritti di credito verso terzi; stipendi e redditi professionali; utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa; canoni di locazione di beni personali; quote di società di persone; quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale; risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio; dividendi derivati da partecipazioni sociali. Contrariamente, non rientrano nella comunione de residuo i beni che vengono considerati “strettamente personali”, vale a dire: i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, eccetto quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione. Secondo la giurisprudenza prevalente, la comunione de residuo ha natura obbligatoria: nel momento in cui si scioglie la comunione legale, il coniuge acquista un diritto di credito concernente la metà dei beni assoggettati alla comunione differita. L’art. 191 c.c. elenca le cause dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi, e, dunque, anche degli effetti della comunione de residuo. Esse sono: dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale; separazione giudiziale dei beni; mutamento convenzionale del regime patrimoniale; fallimento di uno dei coniugi. Per quanto concerne il momento di apertura della comunione differita, occorre precisare che in caso di separazione giudiziale, la comunione de residuo ha inizio dall’emissione dell’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In caso di separazione consensuale, la comunione differita si apre il giorno dell’omologa del processo verbale di separazione, tuttavia i suoi effetti retroagiscono quando viene sottoscritto il verbale.
Giulio Santoro
Giulio Santoro
2025-05-10 00:27:03
Numero di risposte: 7
La comunione de residuo individua quella comunione residuale e differita che si forma tra i coniugi, allo scioglimento del regime patrimoniale legale, a condizione che i beni che ne costituiscono oggetto non siano stati consumati prima di tale momento. La comunione “de residuo” si forma allo scioglimento del regime legale di comunione limitatamente ai beni che non siano stati consumati fino a quel momento. Si tratta di una tipologia di comunione residuale che esplica i suoi effetti in modo differito, vale a dire al cessare del regime patrimoniale dei coniugi che può intervenire in forza di una separazione tra partner o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o ancora per morte di uno dei coniugi. Ai sensi dell’art. 178 c.c., i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. In questo senso, nel regime della comunione legale, i beni che vengono acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione de residuo.