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Comunione da residuo: di cosa si tratta?

Cleros Benedetti
Cleros Benedetti
2025-05-25 13:39:39
Numero di risposte: 4
La comunione de residuo è disciplinata dall’articolo 178 del codice civile, ai sensi del quale “i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”. Da tale norma si evince che i beni della comunione de residuo sono quelli acquistati durante il regime di comunione legale, ma che si caratterizzano per non cadere immediatamente in detta comunione. Essi rientreranno in detto regime solo eventualmente, se non consumati ed ancora sussistenti allo “scioglimento” della comunione legale stessa. In altre parole, i beni oggetto della comunione de residuo saranno oggetto di comunione solo se e nella misura in “avanzino” al momento dello scioglimento della comunione legale medesima, ma senza che sussista alcun obbligo in merito alla loro conservazione. La loro caduta in comunione è dunque differita nel tempo e ad ogni modo solo eventuale. Ecco perché si parla al riguardo di comunione potenziale. Il presupposto oggettivo della comunione de residuo è in base al dettato della norma la mono gestione dell’impresa da parte del coniuge imprenditore. Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Lina Rossetti
Lina Rossetti
2025-05-23 18:33:11
Numero di risposte: 7
La comunione de residuo è un particolare meccanismo giuridico previsto dal regime di comunione legale dei beni. Si applica a quei beni che, pur essendo stati prodotti o accumulati durante il matrimonio, restano di proprietà esclusiva del coniuge fino allo scioglimento della comunione, momento in cui diventano comuni e devono essere divisi tra marito e moglie. A differenza della comunione immediata, in cui i beni entrano subito nella proprietà comune, nella comunione de residuo alcuni beni restano separati fino alla separazione o al divorzio. Questo significa che, finché dura il matrimonio, ciascun coniuge può disporne liberamente, ma al momento della separazione il patrimonio accumulato viene condiviso. I beni soggetti alla comunione de residuo sono specificati dal Codice Civile e riguardano principalmente: I proventi dell’attività lavorativa di ciascun coniuge, inclusi stipendi, compensi professionali e redditi da lavoro autonomo. I frutti dei beni personali, ossia i redditi derivanti dal patrimonio personale di ciascun coniuge, come gli affitti percepiti da immobili di proprietà esclusiva. Gli utili delle imprese costituite dopo il matrimonio, a condizione che siano stati accantonati e non investiti nell’attività. I beni destinati all’impresa creata dopo il matrimonio, come macchinari o attrezzature acquistate per l’attività imprenditoriale di un solo coniuge. La comunione de residuo è un regime patrimoniale che riguarda alcuni beni prodotti durante il matrimonio, che restano personali fino alla separazione, quando vengono divisi tra i coniugi. Principalmente sono soggetti a comunione de residuo: Stipendi e redditi da lavoro non spesi, Frutti di beni personali percepiti e non consumati, Utili e incrementi di imprese costituite dopo il matrimonio. I beni vengono divisi solo alla separazione o al divorzio, se non sono stati consumati. Durante il matrimonio, restano di proprietà esclusiva di ciascun coniuge. Non rientrano nella comunione de residuo: Stipendi già spesi, Donazioni ed eredità, Utili aziendali reinvestiti nell’impresa, Spese personali effettuate prima della separazione. La divisione avviene: Di comune accordo tra i coniugi, Tramite decisione del giudice in caso di disaccordo, Con liquidazione della quota se il bene è indivisibile.
Costantino De Santis
Costantino De Santis
2025-05-10 04:22:30
Numero di risposte: 5
La comunione de residuo dei coniugi è costituita da quei beni che restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi fino al momento di scioglimento della comunione, quando divengono di proprietà comune per la parte in cui non sono stati consumati. Rientrano nella comunione de residuo, ossia divengono comuni solo se, allo scioglimento della comunione legale, non siano stati consumati: i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi. In buona sostanza, se lo stipendio di ciascun coniuge è di proprietà di quest’ultimo che pertanto ne può fare ciò che vuole, l’eventuale somma risparmiata e magari depositata in banca alla data della separazione andrà divisa tra marito e moglie. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. gli utili connessi alle partecipazioni in snc, a quelle di accomandatario in Sas e in Sapa, considerabili quali proventi dell’attività separata. i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita e gestita da uno solo dei coniugi dopo il matrimonio. Sono beni destinati all’esercizio dell’impresa quelli che risultano investiti nell’attività d’impresa e quelli accantonati per esservi destinati. gli incrementi dell’impresa costituita prima del matrimonio e gestita da uno solo dei coniugi. Gli incrementi dell’impresa sono i miglioramenti, le addizioni, gli accantonamenti di utili o l’investimento degli stessi, intervenuti tra il momento del matrimonio e il momento dello scioglimento della comunione.
Flavio Marini
Flavio Marini
2025-05-10 02:35:39
Numero di risposte: 6
Per comunione de residuo si intende quella comunione residuale e differita che viene a formarsi fra i coniugi nel momento in cui si scioglie il regime patrimoniale legale, purché i beni che vi rientrano non siano stati consumati prima di detto momento. Costituiscono oggetto della comunione de residuo: beni mobili o diritti di credito verso terzi; stipendi e redditi professionali; utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa; canoni di locazione di beni personali; quote di società di persone; quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale; risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio; dividendi derivati da partecipazioni sociali. Contrariamente, non rientrano nella comunione de residuo i beni che vengono considerati “strettamente personali”, vale a dire: i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, eccetto quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione. Secondo la giurisprudenza prevalente, la comunione de residuo ha natura obbligatoria: nel momento in cui si scioglie la comunione legale, il coniuge acquista un diritto di credito concernente la metà dei beni assoggettati alla comunione differita. L’art. 191 c.c. elenca le cause dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi, e, dunque, anche degli effetti della comunione de residuo. Esse sono: dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale; separazione giudiziale dei beni; mutamento convenzionale del regime patrimoniale; fallimento di uno dei coniugi. Per quanto concerne il momento di apertura della comunione differita, occorre precisare che in caso di separazione giudiziale, la comunione de residuo ha inizio dall’emissione dell’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In caso di separazione consensuale, la comunione differita si apre il giorno dell’omologa del processo verbale di separazione, tuttavia i suoi effetti retroagiscono quando viene sottoscritto il verbale.
Giulio Santoro
Giulio Santoro
2025-05-10 00:27:03
Numero di risposte: 7
La comunione de residuo individua quella comunione residuale e differita che si forma tra i coniugi, allo scioglimento del regime patrimoniale legale, a condizione che i beni che ne costituiscono oggetto non siano stati consumati prima di tale momento. La comunione “de residuo” si forma allo scioglimento del regime legale di comunione limitatamente ai beni che non siano stati consumati fino a quel momento. Si tratta di una tipologia di comunione residuale che esplica i suoi effetti in modo differito, vale a dire al cessare del regime patrimoniale dei coniugi che può intervenire in forza di una separazione tra partner o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o ancora per morte di uno dei coniugi. Ai sensi dell’art. 178 c.c., i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. In questo senso, nel regime della comunione legale, i beni che vengono acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione de residuo.