Art. 177 c.c.: cosa prevede?

Boris Leone
2025-05-10 08:13:11
Numero di risposte: 5
Lo stesso articolo 177 del codice civile stabilisce quali siano i beni che fanno parte della comunione legale “immediata” dei beni. Gli acquisti successivi al matrimonio fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto i beni personali. Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Gli utili e gli incrementi delle aziende di titolarità di un coniuge costituite prima del matrimonio. Fanno invece parte della cosiddetta comunione “de residuo” e cioè solo se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, ai sensi dello stesso articolo 177 e del successivo articolo 178 del codice civile: I frutti dei beni propri di ciascun coniuge. I proventi delle attività separate di ciascuno dei due coniugi. I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno solo dei due coniugi e costituita dopo il matrimonio.

Gerardo Damico
2025-05-10 07:42:51
Numero di risposte: 2
Il codice civile indica dettagliatamente i beni oggetto della comunione legale, distinguendoli dai beni personali che non cadono in comunione.
Costituiscono oggetto della comunione, tra l’altro:
— Gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai due coniugi congiuntamente o separatamente, ad esclusione di quelli che riguardano beni personali;
— Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
— Gli utili ed incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi.
Una particolare forma di comunione riguarda alcuni tipi di beni che rientrano nell’oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Vito Sanna
2025-05-10 06:24:49
Numero di risposte: 5
L'art. 177 del codice civile è intitolato Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Baldassarre Leone
2025-05-10 06:08:15
Numero di risposte: 8
Ai sensi dell’articolo 177 codice civile costituiscono oggetto della comunione legale gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti non consumati allo scioglimento della comunione, rientrano nella comunione legale.
Le aziende gestite da entrambi conti e costituite dopo il matrimonio sono anch'esse oggetto di comunione legale.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
La lettera a) dell’art. 177 c.c. utilizzando il sostantivo “acquisti” non chiarisce quali siano i diritti suscettibili di cadere in comunione.
La Cassazione ha trovato un punto di equilibrio nella affermazione secondo cui anche i diritti di credito ricadono nella comunione allorquando si tratti di crediti aventi una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.
La comunione de residuo dei frutti, dei beni personali e dei proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, cioè dei redditi prodotti dal coniuge della sua attività lavorativa, rientrano nella comunione legale.
Rientrano nella comunione de residuo lo stipendio, il trattamento di fine rapporto, i dividendi delle azioni personali di un coniuge, gli utili netti dell’esercizio di una impresa.
Le partecipazioni sociali acquistate durante il matrimonio rientrano nella comunione legale.