Comunione degli acquisti: di cosa si tratta?

Costantino De Santis
2025-05-10 12:48:21
Numero di risposte: 5
L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione.
Le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il legislatore civilistico si è proposto dettando il regime di comunione, e cioè quello della parificazione dei coniugi sotto il profilo degli acquisti effettuati durante il matrimonio.
Gli acquisti (compiuti dai coniugi insieme oppure separatamente l’uno dall’altro) a titolo oneroso vengono di regola assoggettati al regime di comunione legale dei beni.
In via di eccezione è poi disposto che, pur in costanza di comunione, l’acquisto possa essere effettuato da uno solo dei coniugi, a patto che al rogito intervenga anche il coniuge non acquirente per consentire che l’acquisto in questione non venga compreso nel regime di comunione.
La legge richiede che, per ottenere le agevolazioni, l’acquirente dichiari nel rogito questa situazione di non possidenza di altre abitazioni.
La circolare n. 38/E ha affermato che pertanto occorre la presenza in rogito di entrambi i coniugi.
Ma già ieri abbiamo visto come questa pretesa di presenza vada censurata poiché confligge con lo spirito della comunione legale e con la regola per la quale va in comunione anche l’acquisto compiuto da uno solo dei coniugi.
Si deve pertanto ritenere che sia sufficiente, per ottenere l’ agevolazione sull’intero valore acquistato, che la dichiarazione in parola possa esser fatta dal solo coniuge presente in rogito.
Se infine l’acquisto della casa venga effettuato da entrambi i coniugi, la spettanza dei presupposti per ottenere l’ agevolazione va verificata in capo a ciascuno di essi: quindi, in sintesi, entrambi non debbono possedere altre case nello stesso Comune e pure non debbono avere nel proprio patrimonio la titolarità di case, ovunque ubicate, che siano state acquistate con agevolazioni.

Nico Russo
2025-05-10 11:00:55
Numero di risposte: 8
Nell'ambito della comunione legale dei beni, si definiscono così gli incrementi patrimoniali ricevuti dai coniugi congiuntamente o separatamente, che non rientrano tra i beni personali indicati dall'art. 179 del c.c.
Gli acquisti entrano immediatamente a far parte della comunione, senza transitare nel patrimonio personale del singolo coniuge.
La questione che qui va affrontata concerne non soltanto il generale regime degli acquisti di beni personali in costanza di comunione legale, ma la particolare disciplina che...

Cleopatra Greco
2025-05-10 10:38:35
Numero di risposte: 7
In generale, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni tutti gli acquisti effettuati dai coniugi, anche disgiuntamente, durante il matrimonio, ricadono in comunione, cioè appartengono in misura uguale ad entrambi.
Dunque a prescindere dal fatto che l’acquisto sia stato fatto con risorse economiche esclusive di uno solo dei due coniugi, anche il coniuge che non ha effettuato l’esborso beneficerà dell’acquisto.
Entrano nella comunione legale tra i coniugi beni, i diritti e i crediti sorti dopo la celebrazione del matrimonio.
I beni, inoltre, possono ricadere nella comunione legale: immediatamente, entrare cioè nel patrimonio comune dei coniugi immediatamente al momento dell’acquisto; in via residuale, ossia incrementare il patrimonio comune dei coniugi ma solo se sussistono al momento dello scioglimento della comunione legale.
Non ricadono nella comunione legale tra i coniugi tutti i beni di cui un coniuge era già proprietario prima del matrimonio.
Si tratta non solo dei beni in proprietà ma dell’intero patrimonio di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio, inclusi i diritti reali di godimento e in generale i diritti di credito.
Anche il denaro posseduto prima del matrimonio è personale e non ricade in comunione.

Caterina Galli
2025-05-10 10:06:24
Numero di risposte: 7
La comunione degli acquisti si riferisce al regime di proprietà coniugale in cui i beni acquistati durante il matrimonio sono di proprietà comune di entrambi i coniugi.
Moglie e marito che scelgono il regime di comunione dei beni condividono infatti acquisti e debiti, per questo al momento di sposarsi è importante conoscere anche in che misura si è responsabili della situazione finanziaria del coniuge.
Per debiti personali si intendono i debiti contratti da un solo coniuge, senza il consenso dell’altro.
Se ad esempio uno dei due ha comprato un appartamento senza il consenso della moglie, la proprietà sarà di entrambi ma il debito sarà in capo solo a chi ha sottoscritto l’acquisto.
I debiti contratti nell’interesse della famiglia si configurano, invece, quando i debiti vengono contratti da un solo coniuge, ma nell’interesse della famiglia.
In questo caso marito e moglie rispondono col patrimonio comune e con i beni personali.
Quindi i creditori agiranno prima di tutto aggredendo i beni facenti parte della comunione e, se questi non dovessero essere sufficienti, potranno rivalersi sui beni personali di ciascuno dei due coniugi, sempre fino al 50% del credito.

Annamaria Galli
2025-05-10 06:59:02
Numero di risposte: 9
Quando due persone contraggono matrimonio devono dichiarare quale sarà la regolamentazione del regime patrimoniale della famiglia.
Il regime patrimoniale legale dei coniugi in Italia è la comunione legale dei beni, prevista dagli articoli 177 e seguenti del codice civile.
Essa prevede la comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali prima del matrimonio o quelli che entrano post matrimonio per successioni e donazioni.
Al momento del matrimonio i coniugi esprimono la loro scelta su comunione o separazione.
In quest’ultimo caso il regime patrimoniale continua a avere strade separate.