L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione.
Le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il legislatore civilistico si è proposto dettando il regime di comunione, e cioè quello della parificazione dei coniugi sotto il profilo degli acquisti effettuati durante il matrimonio.
Gli acquisti (compiuti dai coniugi insieme oppure separatamente l’uno dall’altro) a titolo oneroso vengono di regola assoggettati al regime di comunione legale dei beni.
In via di eccezione è poi disposto che, pur in costanza di comunione, l’acquisto possa essere effettuato da uno solo dei coniugi, a patto che al rogito intervenga anche il coniuge non acquirente per consentire che l’acquisto in questione non venga compreso nel regime di comunione.
La legge richiede che, per ottenere le agevolazioni, l’acquirente dichiari nel rogito questa situazione di non possidenza di altre abitazioni.
La circolare n. 38/E ha affermato che pertanto occorre la presenza in rogito di entrambi i coniugi.
Ma già ieri abbiamo visto come questa pretesa di presenza vada censurata poiché confligge con lo spirito della comunione legale e con la regola per la quale va in comunione anche l’acquisto compiuto da uno solo dei coniugi.
Si deve pertanto ritenere che sia sufficiente, per ottenere l’ agevolazione sull’intero valore acquistato, che la dichiarazione in parola possa esser fatta dal solo coniuge presente in rogito.
Se infine l’acquisto della casa venga effettuato da entrambi i coniugi, la spettanza dei presupposti per ottenere l’ agevolazione va verificata in capo a ciascuno di essi: quindi, in sintesi, entrambi non debbono possedere altre case nello stesso Comune e pure non debbono avere nel proprio patrimonio la titolarità di case, ovunque ubicate, che siano state acquistate con agevolazioni.