Cosa si rischia per una denuncia per mobbing?
Max Orlando
2025-10-06 08:36:10
Numero di risposte
: 21
Il mobbing sul posto di lavoro, specialmente in alcuni contesti, può costituire anche un reato.
La vittima di mobbing sul posto di lavoro può prendere la decisione di sporgere querela o di sporgere denuncia contro chi lo ha mobbizzato e, inoltre, può anche richiedere e ricevere un risarcimento danni per mobbing.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dall’ultimo comportamento mobbizzante e, quindi, dall’ultimo atto illecito.
Si consiglia di rivolgersi ad un avvocato esperto in risarcimento del danno alla persona, per essere sicuri di ricevere il supporto idoneo durante la procedura.
Loretta Coppola
2025-10-02 17:18:57
Numero di risposte
: 25
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo, così come qualsiasi mutamento di mansioni o altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.
La giurisprudenza italiana ha confermato queste tutele in diverse sentenze.
Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento ritorsivo, ovvero quello motivato unicamente dalla volontà di punire il lavoratore per aver esercitato un diritto, è nullo.
La Corte ha sottolineato che il lavoratore deve essere protetto da qualsiasi forma di rappresaglia che possa derivare dalla sua decisione di rivendicare diritti o denunciare comportamenti illeciti.
Sul punto spetta al dipendente l’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento, ma egli vi può assolvere con semplici indizi, come ad esempio la sproporzione tra la sanzione e la violazione commessa.
Il prestatore d’opera può fornire per presunzioni la prova che la ritorsione è l’unico motivo alla base del licenziamento, dimostrando ad esempio l’insussistenza delle giustificazioni addotte dall’azienda o l’assenza di altre ragioni plausibili.
L’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, stabilisce testualmente che sono nulli i mutamenti di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti di chi denuncia il datore di lavoro.
Tuttavia, tale tutela non opera nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione, o l’infondatezza della denuncia.
Alighieri Longo
2025-09-20 21:52:46
Numero di risposte
: 29
Si distinguono tre tipi di mobbing:
Verticale: un superiore adotta comportamenti vessatori nei confronti di un lavoratore;
Orizzontale: atteggiamenti ostili tra lavoratore e lavoratore;
Bossing: strategia dell’azienda per escludere un soggetto, spesso donne o disabili.
Per poter effettuare una azione legale è necessario dimostrare, con l’aiuto dell’avvocato, la presenza di:
Comportamenti illeciti:
Danno alla salute fisica e/o mentale:
Rapporto diretto tra i comportamenti ostili e i danni subiti, per dimostrare che il danno è strettamente causato dalla condotta del datore di lavoro.
Per poter fare una denuncia e perché un risarcimento possa essere riconosciuto alla vittima, è quindi fondamentale dimostrare la presenza dei comportamenti ostili, dei danni e della correlazione tra questi due elementi.
Manfredi Rizzo
2025-09-13 09:23:19
Numero di risposte
: 18
Si rischia di subire un danno fisico o psicologico che possa invalidare il lavoratore.
Si rischia che la richiesta di risarcimento danni non venga accolta se non vengono riconosciuti illeciti diversi dal mobbing.
Si rischia di non ottenere un risarcimento danni se non si riesce a provare il nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
Si rischia di avere un'esito negativo se non ci si rivolge a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.
Si rischia che i giudici non riconoscano l'effettivo inadempimento di obblighi contrattuali e non stabiliscano l'entità dell'indennizzo a favore del dipendente vittima di comportamenti illeciti.