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Chi paga l'avvocato in caso di causa di lavoro?

Moreno Montanari
Moreno Montanari
2025-09-13 16:05:58
Numero di risposte : 13
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Il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari all'avvocato da lui nominato, ma la determinazione del relativo ammontare non è vincolata dalla pronuncia sulle spese del giudice che ha definito la causa cui quelle spese si riferiscono. La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, quindi, prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa, misura che deve essere determinata in base ai criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti. Il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari all’avvocato da lui nominato ed il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono. La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l’altra parte al pagamento delle spese ed onorari di causa. Il cliente, quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari all' avvocato da lui nominato, ma la determinazione del relativo ammontare non è conformata dalla pronuncia sulle spese del giudice che ha definito la causa cui quelle spese si riferiscono.
Omar Verdi
Omar Verdi
2025-09-13 15:56:42
Numero di risposte : 12
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In generale si può dire che il compenso dovuto all’Avvocato può essere ricompreso in quelle che vengono definite “spese di lite”. Le spese di lite sono a carico della parte soccombente nel giudizio e quindi a colui che perde nel giudizio. L’Assistito e l’Avvocato che lo patrocina possono stabilire che il cliente anticipi il compenso e che, una volta vinta la causa, rientri delle somme anticipate con la liquidazione che il giudice fa delle spese di lite. Vi è anche la possibilità di ricorrere, se se ne hanno i requisiti, al gratuito patrocinio. Per poter fare istanza servono una serie di documentazioni e autodichiarazioni che attestino un reddito lordo inferiore o uguale a € 11.746,68. In questo caso sarà lo Stato a farsi carico di corrispondere i compensi all’Avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Patrizia Verdi
Patrizia Verdi
2025-09-13 12:59:45
Numero di risposte : 17
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Il lavoratore dipendente che intendesse muovere causa al proprio datore è costretto a pagare le spese processuali, in caso di sconfitta attribuita dal giudice. Secondo certa giurisprudenza, infatti, quando il singolo dipendente decide di prendere provvedimenti legali contro l’azienda, deve essere considerato, a priori, parte “debole”, dunque meritevole di una certa cura e tutela da parte delle istituzioni giuridiche. Nell’ambito della legislazione del lavoro, tuttavia, non è sempre così. Ebbene, se il lavoratore ha ritenuto svantaggiosa tale proposta e l’ha rifiutata, procedendo con la causa legale, nell’opinione di taluni avvocati dovrebbe essere esente dal pagamento delle spese, pure nel caso in cui gli fosse attribuito il torto. Quest’ultimo, infatti, stante l’articolo 111 della Costituzione, ha pur sempre la possibilità di avvalersi del patrocinio legale gratuito.