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Quando il giudice affida i figli alla madre?

Eugenio Villa
Eugenio Villa
2025-10-14 04:15:36
Numero di risposte : 15
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Il giudice potrebbe affidare il minore ad uno soltanto dei genitori quando il genitore risulta inidoneo, ovvero quando mostra incapacità di comprendere le esigenze vere del figlio. Il giudice potrebbe affidare il minore ad uno soltanto dei genitori quando il genitore ha commesso determinati reati, come maltrattamenti, condotte violente ed aggressive, soprattutto se tenute in presenza del figlio minore. Il giudice potrebbe affidare il minore ad uno soltanto dei genitori quando c'è disinteresse grave verso il figlio. Il giudice potrebbe affidare il minore ad uno soltanto dei genitori quando c'è inosservanza dei doveri genitoriali, compreso il mancato mantenimento. Il giudice potrebbe affidare il minore ad uno soltanto dei genitori quando c'è allontanamento dalla casa coniugale, rendendosi irreperibile. Il giudice potrebbe affidare il minore ad uno soltanto dei genitori quando c'è trasferimento all’estero o in un’altra città con il figlio senza il consenso dell’altro genitore.
Ugo Bruno
Ugo Bruno
2025-10-10 04:44:04
Numero di risposte : 27
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Solitamente la scelta ricade sulla madre, soprattutto se la prole è ancora in tenera età. Il giudice potrà decidere tenendo conto del prioritario interesse dei minori a trascorrere il maggior tempo possibile con entrambi i genitori. L’affido condiviso non presuppone necessariamente che i figli trascorrano lo stesso tempo con l’uno e con l’altro genitore. La “formula” in assoluto più diffusa di affidamento condiviso è quella “con collocazione prevalente” presso uno dei genitori. Secondo la giurisprudenza, il giudice può decidere di “separare i figli”, affidandone uno al padre e uno alla madre. È possibile affidare un figlio al padre e uno alla madre solamente se la soluzione è condivisa, sia dai genitori che dai figli.
Gabriele Montanari
Gabriele Montanari
2025-10-04 21:11:17
Numero di risposte : 22
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Il genitore collocatario può essere deciso anche dalle parti medesime, se la separazione è di tipo consensuale e quindi i coniugi sono riusciti a trovare un accordo in merito a tutti gli aspetti legati alla decisione di non essere più una coppia. Nel caso in cui i genitori non riescano a trovare un accordo, anche per quanto riguarda il collocamento dei figli, allora interverrà il Giudice, il quale sceglierà il genitore in base al prevalente interesse del minore. Il Giudice, infatti, è tenuto obbligatoriamente a sentire i figli se questi abbiano più di 12 anni o, se inferiori a questa età, dovrà ascoltarli quando ritenuti capaci di discernimento. Di conseguenza dovrà tenere anche in considerazione, per quanto non ne sarà vincolato, le dichiarazioni e le preferenze espresse dai figli medesimi. Soprattutto negli anni precedenti, la Corte di Cassazione (Sent. n. 18087/2016) aveva sostenuto un principio di "prevalenza materna" in caso di separazione dei coniugi, in quanto ritenuta più idonea all'accudimento dei figli, in particolare se ancora in età prescolare. Successivamente, il Tribunale di Milano, con il decreto del 19 ottobre 2016 ha bloccato, con decisione, ogni fondamento di ipotizzata prevalenza del criterio della “maternal preference” come guida stabilita per il giudice nella scelta del miglior genitore per il collocamento dei figli. In una sentenza più recente la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento ponendo alla base dell'ordinanza n. 30191/2019 proprio tale principio, ribadendo che il collocamento di ciascun figlio deve essere disposto garantendo al minore sia la stabilità morale e materiale, che il senso di sicurezza e continuità minato dalla conflittualità genitoriale. Per gli Ermellini la Corte d’Appello ha applicato correttamente il principio per cui il giudice deve tenere conto della condotta dei genitori, della loro disponibilità e capacità di creare un rapporto positivo con la prole. Nel caso di specie è emerso che il padre era il genitore in grado di assicurare alla minore una maggiore regolarità educativa e di vita, mentre la madre era risultata più distante emotivamente e più permissiva.
Moreno Montanari
Moreno Montanari
2025-09-24 07:02:45
Numero di risposte : 20
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Il giudice affida i figli alla madre quando risulta la soluzione più tutelante per i minori. Il Tribunale ha stabilito l’affidamento esclusivo alla madre dopo aver accertato, attraverso le relazioni dei Servizi sociali, che fra i coniugi vi era un’alta conflittualità al punto che non riuscivano neppure ad avere contatti per le comunicazioni inerenti i bisogni dei figli. Il legislatore, tuttavia, a tutela del minore ha previsto una deroga all’affido condiviso, stabilendo che il giudice possa disporre l’affidamento esclusivo ad un genitore “qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”. L’affido esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori viene stabilito solo dal Tribunale, quando risulta la soluzione più tutelante per i minori. Il Tribunale ha preso questa decisione poiché l’assenza di comunicazioni fra i genitori portava i minori ad essere coinvolti in tensioni e ad essere, loro malgrado, strumentalizzati e nel contempo trascurati nelle loro esigenze fondamentali.
Sibilla Bianco
Sibilla Bianco
2025-09-14 18:05:02
Numero di risposte : 25
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Il minore è affidato ad un solo genitore soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore. Il provvedimento del giudice determina tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore. Il giudice deve considerare l'interesse morale o materiale del minore. Il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Il minore ha diritto di ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione. Il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori è disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54.
Lina Rossetti
Lina Rossetti
2025-09-14 16:55:55
Numero di risposte : 22
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Il giudice affida i figli alla madre quando si verificano particolari circostanze, ad esempio: in caso di violenza sui figli, in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio, se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo, in caso di elevata conflittualità tra i coniugi. Il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento. L'affidamento esclusivo può essere richiesto al giudice da ciascuno dei genitori in qualunque momento, allegando la contrarietà all'interesse del figlio dell'affidamento condiviso con l'altro genitore.
Tosca Ferri
Tosca Ferri
2025-09-14 14:56:26
Numero di risposte : 15
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Il giudice può disporre l’affido esclusivo quando risulta inopportuno l’affidamento ad entrambi i genitori. Le motivazioni di questa decisione possono essere diverse, tra cui: l’incapacità educativa oggettiva di uno dei genitori di prendersi cura della prole; il disinteresse genitoriale, che può danneggiare irrimediabilmente l’equilibrio psicofisico dei minori; la strumentalizzazione dei figli con l’intento di denigrare il genitore non convivente, provocandone intenzionalmente l’allontanamento; il carattere aggressivo e violento del genitore che va a nuocere la crescita dei figli. Pertanto l’affidamento esclusivo dei figli alla sola madre può essere richiesto al giudice qualora il padre abbia una condotta tale da compromettere l’equilibrio e la crescita dei bambini, ossia quando i comportamenti paterni siano in conflitto con le esigenze di custodia, educazione, istruzione e sviluppo psicofisico dei figli. Secondo l’ISTAT, fino al 2005, è stato l’affidamento esclusivo dei figli alla madre la tipologia di affido più applicata, ovvero nell’80,7% delle separazioni. Negli ultimi anni si sta sempre più assistendo ad una riduzione di questa percentuale, difatti, nel 2015 circa l’89% dei casi di divorzio si è concluso con l’affidamento congiunto, mentre soltanto l’8,9% dei figli è stato affidato esclusivamente alla madre.