Il locatore può recedere anticipatamente dal contratto di affitto quando:
a) intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio ovvero del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) intende destinare l’immobile all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto;
c) il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune;
d) l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o deve esserne assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore è di ostacolo allo svolgimento dei lavori;
e) il conduttore senza giustificato motivo non occupa continuativamente l’immobile locato;
f) il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo tranne quello adibito a propria abitazione.
Inoltre, il locatore può dare disdetta anticipata dell’affitto se si è riservato, ai sensi dell’art. 1612 c.c., la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nell’immobile locato, o per destinarlo ad abitazione del proprio coniuge o, ancora, per i propri genitori, figli o parenti entro il secondo grado.