La normativa ammette la disdetta di un contratto di affitto 3 mesi prima solo quando sussistono dei motivi importanti che rendono insostenibile il rispetto del contratto.
Quando si dovessero verificare queste condizioni, è possibile procedere con la disdetta, che può essere inviata tre mesi prima, sempre che nel contratto di locazione non siano previsti degli altri termini.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere delle gravi motivazioni per le quali non è possibile rispettare il contratto di locazione è possibile inviare una disdetta, con un anticipo che può essere pari a 3 mesi.
All’interno della comunicazione attraverso la quale il conduttore esprime la propria volontà di recedere dall’accordo, deve indicare nel dettaglio quali sono i gravi motivi di recesso: nel caso in cui non siano indicati, il recesso non ha valore e il contratto di affitto non viene sciolto.
È importante tenere a mente un ulteriore dettaglio: l’arco temporale da considerare coincide con il momento in cui il proprietario dell’immobile riceve la lettera con la comunicazione.
La normativa non specifica nel dettaglio quali sono i gravi motivi per i quali è possibile dare disdetta anticipata dal contratto di locazione.
In altre parole, è necessario trovarsi di fronte a un evento che non dipende dalla volontà dell’inquilino, che non lo poteva prevedere anticipatamente e che, soprattutto, è sopraggiunto solo in un secondo momento.
È importante, soprattutto, che il conduttore utilizzi un modulo corretto per dare la disdetta del contratto 3 mesi prima, all’interno del quale venga documentato il grave motivo che lo ha indotto a chiedere la recessione anticipata.
Il proprietario dell’immobile potrebbe chiedere e ottenere un rimborso del danno economico provocato.
Il rimborso non può essere richiesto nel caso in cui il locatore riesca a dare in affitto l’immobile subito dopo la risoluzione anticipata del contratto.
Tra i problemi che possono sorgere ci sono la perdita del lavoro, che non consente di sostenere le spese del canone di locazione o la presenza di problemi strutturali o comunque critici nell’edificio, che il proprietario non ha provveduto a risolvere.
Per i contratti di affitto che sono stati sottoscritti in Svizzera è possibile dare disdetta prima del termine, ma il conduttore deve rispettare alcune formalità ben precise.
Devono essere indicate le motivazione della disdetta, obbligo che non sussiste nella disdetta ordinaria;
devono essere rispettati i termini di preavviso, che generalmente sono pari a sei mesi.