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Cosa prevede un contratto di collaborazione?

Eufemia Villa
Eufemia Villa
2025-09-18 11:24:15
Numero di risposte : 25
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Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa prevede autonomia, coordinamento, continuità e carattere personale. Le caratteristiche primarie di un contratto Co.Co.Co. sono: autonomia, coordinamento, continuità, carattere personale. La prestazione inoltre deve essere continuativa e il contratto può essere rinnovato solo qualora l’azienda commissioni al collaboratore una nuova attività. I contributi sono: per i ⅔ a carico del committente; per ⅓ a carico del collaboratore. I lavoratori Co.Co.Co. hanno diritto all’indennità di disoccupazione, la cui durata dipende dal numero di mesi di contribuzione accreditati tra l’1 gennaio dell'anno precedente e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore con contratto Co.Co.Co. deve essere iscritto alla Gestione Separata Inps. La retribuzione minima del contratto Co.Co.Co., ad esempio, non può essere inferiore al compenso minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. La prestazione deve essere continuativa e il contratto può essere rinnovato solo qualora l’azienda commissioni al collaboratore una nuova attività. Infine, è necessario che prevalga il carattere personale dell’apporto lavorativo del collaboratore, che può avvalersi di altri soggetti, ma la cui partecipazione deve essere predominante.
Gregorio Martinelli
Gregorio Martinelli
2025-09-18 09:58:30
Numero di risposte : 27
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Il contratto di collaborazione è un contratto il cui contenuto, nei limiti di legge, può essere liberamente disciplinato dalle parti. Il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. I co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS e sono, altresì, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per l'intero l'obbligo del versamento. Le collaborazioni coordinate e continuative sono un rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. che per essere considerate "genuine" non devono presentare congiuntamente i tre parametri indici della subordinazione: prestazioni esclusivamente personali, prestazioni continuative, etero-organizzazione. I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata. La presentazione delle domande d'iscrizione deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il sito internet dell'INPS; contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN; intermediari dell'INPS, attraverso i consueti servizi telematici. I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività protette ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 devono essere assicurati all'INAIL. Le uniche particolarità riguardano la determinazione della base imponibile del premio e il versamento dello stesso. Il contratto di collaborazione è un contratto il cui contenuto, nei limiti di legge, può essere liberamente disciplinato dalle parti. I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto a percepire: l'indennità di maternità e paternità; l'indennità per congedo parentale; l'assegno per il nucleo familiare; l'indennità per malattia e per degenza ospedaliera; l'indennità di disoccupazione (DIS-COLL).