Il contratto di collaborazione è un contratto il cui contenuto, nei limiti di legge, può essere liberamente disciplinato dalle parti.
Il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
I co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS e sono, altresì, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.
La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per l'intero l'obbligo del versamento.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono un rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. che per essere considerate "genuine" non devono presentare congiuntamente i tre parametri indici della subordinazione: prestazioni esclusivamente personali, prestazioni continuative, etero-organizzazione.
I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata. La presentazione delle domande d'iscrizione deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il sito internet dell'INPS; contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN; intermediari dell'INPS, attraverso i consueti servizi telematici.
I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività protette ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 devono essere assicurati all'INAIL.
Le uniche particolarità riguardano la determinazione della base imponibile del premio e il versamento dello stesso.
Il contratto di collaborazione è un contratto il cui contenuto, nei limiti di legge, può essere liberamente disciplinato dalle parti.
I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto a percepire: l'indennità di maternità e paternità; l'indennità per congedo parentale; l'assegno per il nucleo familiare; l'indennità per malattia e per degenza ospedaliera; l'indennità di disoccupazione (DIS-COLL).