Qual è la priorità di pagamento dei debiti?
Paola Grasso
2025-10-02 00:01:33
Numero di risposte
: 23
Secondo i giudici contabili liguri la corretta procedure da seguire da parte dei comuni per i pagamenti dovrebbe essere la seguente: ricognizione di tutti i debiti certi liquidi ed esigibili e valutazione della disponibilità di cassa che può essere destinata a tale finalità.
Qualora la disponibilità non sia sufficiente, richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il residuo con destinazione vincolata delle somme erogate.
In presenza di ulteriori risorse finanziarie che rendano la somma anticipata eccedente, restituzione alla prima rata della medesima, fermo restando l’ammortamento invece di quella concretamente utilizzata.
Eventuali disponibilità liquide sopravvenute devono essere indirizzate al pagamento dei rimanenti debiti del 2012 e non del 2013.
La copertura integrale dei debiti finanziati dovrebbe verificarsi con la seconda tranche dell’anticipazione di liquidità, concretamente erogata nel 2014.
Qualora la somma fosse eccedente i debiti residui la medesima deve essere immediatamente restituita a saldo parziale dell’anticipazione.
Emidio Caputo
2025-09-20 18:14:04
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: 22
Debiti come l'affitto, il mutuo, i fornitori di energia e l'imposta comunale sono debiti prioritari e devono avere la priorità rispetto ad alcuni creditori. I clienti che si trovano ad affrontare più creditori potrebbero avere difficoltà a stabilire la priorità su quale di essi pagare per primo. Alcuni debiti sono debiti prioritari.
Felice Rossi
2025-09-20 18:13:48
Numero di risposte
: 26
Il liquidatore, nel caso di incapienza dell’attivo rispetto all’ammontare dei debiti, è tenuto a rispettare le cause legittime di prelazione.
Nel corso della liquidazione volontaria della società i creditori hanno diritto a che la liquidazione avvenga nel rispetto del principio della parità di trattamento, salve le cause legittime di prelazione, previsto dall’art. 2741 c.c.
Il liquidatore dovrebbe, pertanto, eseguire il pagamento dei creditori muniti di un privilegio speciale sui beni alienati, come gli ipotecari, e dei costi della liquidazione.
È, poi, possibile procedere alla soddisfazione dei creditori privilegiati di tipo generale – come quelli che hanno maturato il proprio diritto per effetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo od artigianale, nei termini previsti dall’art. 2751-bis c.c. – e, infine, dei creditori chirografari, nella misura consentita dagli esiti della liquidazione.
Se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto alla massa dei debiti, gli amministratori devono agire in modo da non ledere la par condicio creditorum.
Sussiste, dunque, la responsabilità del liquidatore per il mancato rispetto della par condicio creditorum in caso di insufficienza all’integrale soddisfazione dei crediti della massa attiva.
Ne consegue che, qualora siano compiuti pagamenti preferenziali, si produce per effetto di questi un danno specifico nel patrimonio dei singoli creditori rimasti insoddisfatti.
A fronte di un’incapienza patrimoniale il liquidatore è responsabile, per il danno subito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado.
Al ricorrere di tale ipotesi, il risarcimento corrisponde all’importo che il creditore avrebbe avuto diritto a ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato la par condicio creditorum.
Annunziata Serra
2025-09-20 17:52:55
Numero di risposte
: 22
Il Legislatore dà priorità al debitore, nel senso che, nell’atto del pagamento, egli potrà dichiarare quale debito intende soddisfare e il creditore non avrà potere di opposizione.
Qualora il debitore non esercitasse tale facoltà, sarà il creditore a poter decidere a quale debito imputare il pagamento, tale dichiarazione dovrà però essere accettata dal debitore.
Infine, nell’ipotesi in cui né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l’imputazione, interverranno i seguenti criteri suppletivi:
a) il pagamento si imputa al debito scaduto;
b) in caso di più debiti scaduti, a quello meno garantito;
c) tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
d) tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
In via del tutto residuale, se nemmeno tali criteri riuscissero a soccorrere, l’imputazione verrà fatta proporzionalmente ai vari debiti.
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