Per l’ordinamento italiano, dunque, gli eredi della società estinta, ossia i soci, erediteranno qualsiasi rapporto ancora in pendenza al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ciò significa che i soci andranno ad ereditare eventuali crediti e debiti contratti dalla società estinta.
Nel caso in cui la società risulti creditrice, in seguito alla sua chiusura, automaticamente ai soci sarà garantito il diritto di riscuotere tale credito.
Al contrario, se tale società sia debitrice nei confronti di terzi, il soggetto creditore potrà legittimamente rivalersi sui soci notificando un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute, sebbene quella società non esista più sul registro delle imprese.
Per le società di persone i soci per risarcire un debito contratto saranno, eventualmente, costretti ad attingere al proprio patrimonio personale, con i creditori che potranno richiedere il pignoramento dei loro beni, se la società è nullatenente.
Con le società di capitali, i soci sono tutelati e non vedranno mai a rischio il loro patrimonio personale.
Infatti qualora una società di capitali dovesse indebitarsi, i soci perderanno solamente i fondi versati al momento della stipula dell’atto di costituzione della società medesima e i versamenti di capitale avvenuti in seguito.
I soggetti o gli enti creditori pertanto potranno rivalersi esclusivamente sui beni appartenenti alla società chiusa, come conti correnti, beni mobili o immobili, ma non avranno il diritto di pignorare il patrimonio materiale dei soci.
E se quella società di capitali dovesse risultare senza alcun bene, ai creditori non rimane altro che chiederne il fallimento.