:

Quali sono i limiti per la liquidazione giudiziale?

Alberto Sartori
Alberto Sartori
2025-09-24 14:58:45
Numero di risposte : 19
0
La liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza. I presupposti sono previsti dall’art. 121 C.C.I., a norma del quale la norma individua: un presupposto soggettivo, cioè l’essere imprenditore commerciale di non piccole dimensioni; un presupposto oggettivo, dato dallo stato di insolvenza. La liquidazione giudiziale prescinde dalla ricorrenza dell’una o dell’altra condizione, o addirittura da entrambe. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 33 C.C.I. I limiti per la liquidazione giudiziale sono specificati dall’art. 2, lett. d), C.C.I. per il quale è «impresa minore» l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348.