L'ordinamento attribuisce l'imprescrittibilità a quei diritti in cui sia evidente anche un interesse pubblicistico.
Pensiamo, ad esempio, ai diritti della personalità e il diritto di proprietà.
È imprescrittibile quel diritto che non si estingue nonostante il trascorrere del tempo senza che esso venga esercitato.
I casi di imprescrittibilità sono l'eccezione rispetto alla regola della prescrittibilità dei diritti in ambito civile.
L'ordinamento attribuisce l'imprescrittibilità a quei diritti in cui sia evidente anche un interesse pubblicistico.
È imprescrittibile quel diritto che non si estingue nonostante il trascorrere del tempo senza che esso venga esercitato.
I casi di imprescrittibilità sono l'eccezione rispetto alla regola della prescrittibilità dei diritti in ambito civile.
L'ordinamento attribuisce l'imprescrittibilità a quei diritti in cui sia evidente anche un interesse pubblicistico.
Pensiamo, ad esempio, ai diritti della personalità e il diritto di proprietà.
È imprescrittibile quel diritto che non si estingue nonostante il trascorrere del tempo senza che esso venga esercitato.
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È imprescrittibile quel diritto che non si estingue nonostante il trascorrere del tempo senza che esso venga esercitato.
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È imprescrittibile quel diritto che non si estingue nonostante il trascorrere del tempo senza che esso venga esercitato.
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