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Quali sono le proroghe per la somministrazione nel 2025?

Elsa Rossetti
Elsa Rossetti
2025-10-27 06:01:55
Numero di risposte : 29
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I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e somministrati a termine presso il cliente, possono essere somministrati a tempo determinato presso il medesimo Utilizzatore senza alcun limite massimo di durata, fino alla data del 30 giugno 2025. Tale misura, che era stata introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19 al fine di assecondare e agevolare la ripresa delle attività lavorative per lavoratori e aziende, è stata più volte prorogata sino all’attuale data del 30 giugno 2025. Ad oggi, sino al 30 giugno 2025, il legislatore deroga a tale previsione di imposizione di un limite di durata massima prevedendo per i lavoratori c.d. stabilizzati (assunti quindi a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro e somministrati a tempo determinato) di poter essere impiegati a tempo determinato senza limite alcuno di durata massima. Se assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, i lavoratori potevano essere somministrati presso la stessa azienda utilizzatrice a tempo determinato senza limite di durata massima. A tale particolare categoria di lavoratori, dunque, non si applicavano i limiti di durata massima previsti per la somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo determinato (24 mesi o il diverso limite del contratto collettivo applicato dall’Utilizzatore).
Sabrina Costa
Sabrina Costa
2025-10-23 09:06:49
Numero di risposte : 20
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È stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le parti possono definire in autonomia le causali che consentano il superamento del limite dei dodici mesi nei contratti a tempo determinato. Tale limite è stato oggetto, già di tre proroghe, fino all’ultima che è quella indicata dal comma 6-bis dell’art. 14, nel 31 dicembre 2026. La proroga al 31 dicembre 2026 consente alle parti di continuare a definire in autonomia le causali per il superamento del limite dei dodici mesi nei contratti a tempo determinato. Si tratta, pur sempre, di una disposizione “cedevole” nel senso che, se in un settore dovesse intervenire un accordo collettivo prima del 31 dicembre 2026, i datori di lavoro interessati non potranno più procedere con accordi individuali. La proroga al 31 dicembre 2026 è stata resa necessaria a causa della difficoltà delle parti sociali a raggiungere una disciplina condivisa su una materia scottante come quella dei contratti a tempo determinato.
Joannes Marini
Joannes Marini
2025-10-13 02:10:17
Numero di risposte : 25
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La legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 della disposizione derogatoria in base alla quale l’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione stipulato con l'agenzia di somministrazione sia a tempo determinato, può impiegare in missione il medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Sarà possibile, fino al 30 giugno 2025, impiegare, in somministrazione di lavoro a tempo determinato per periodi superiori a ventiquattro mesi, lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (art. 9 c. 4-bis L. n. 14/2023), che ha previsto l’applicazione della disciplina derogatoria fino al 30 giugno 2025 rispetto a quella del 30 giugno 2024 attualmente in vigore. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, è dunque consentito di impiegare in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disciplina in deroga interviene sull’ art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. La legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede la proroga fino al 30 giugno 2025.
Lorenzo Ferrara
Lorenzo Ferrara
2025-10-03 21:58:50
Numero di risposte : 27
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Nuova proroga fino a giugno 2025 per la possibilità di superare il limite di 24 mesi di contratti a termine senza causali per i lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a tempo determinato. La prevede un emendamento al decreto legge 198 2022 Milleproroghe convertito in legge 14 2023, spostando il termine dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 presentato dalla maggioranza di Governo. Con la conversione in legge del DL Milleproroghe dunque si prevede che la deroga resti ancora attiva fino al 30 giugno 2025. Ben quattro decreti successivi hanno sempre prorogato la deroga prima al 31 .12 2021, poi al 30.9.2022 , al 31 dicembre ,2022 e da ultimo con il decreto Ucraina, al 30 giugno 2024, con una continua incertezza per gli operatori e i lavoratori.