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Qual è il limite di tempo per la somministrazione a termine dopo il 30 giugno 2025?

Yago Santoro
Yago Santoro
2025-10-19 01:07:47
Numero di risposte : 27
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Il Collegio ha riorganizzato la disciplina della somministrazione attraverso l'eliminazione del regime transitorio che permetteva alle agenzie per il lavoro di superare il limite massimo di 24 mesi per le missioni a termine, purché il lavoratore fosse stato assunto con contratto a tempo indeterminato dall'agenzia stessa. La deroga trova applicazione fino al 30 giugno 2025. Attenzione, quindi, a questa data perché per i datori di lavoro che non effettuano le opportune valutazioni corrono il rischio della costituzione automatica di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Nell'ambito delle criticità da considerare assumono rilevanza anche le potenziali controversie giudiziarie.
Costantino De Santis
Costantino De Santis
2025-10-12 06:23:14
Numero di risposte : 30
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A partire dal 1° luglio 2025, non sarà più possibile superare i 24 mesi di durata massima per la somministrazione a termine, anche se il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. Ai fini della verifica del superamento del limite complessivo dei 24 mesi, la norma prevedeva la possibilità di non computare, nella durata massima dei contratti a tempo determinato, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e poi somministrati a termine. Per i nuovi rapporti, la regola è chiara: gli invii a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie, effettuati a partire dal 12 gennaio 2025, rientrano nel computo dei 24 mesi. Le missioni già avviate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, derivanti da contratti stipulati prima del 12 gennaio 2025, potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 giugno 2025. Per i contratti stipulati tra agenzie e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi deve considerare tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data.
Valentina Gatti
Valentina Gatti
2025-10-04 01:01:22
Numero di risposte : 23
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Fino a prima dell’insorgere dell’emergenza Covid-19 e della relativa emergenziale, se assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, i lavoratori potevano essere somministrati presso la stessa azienda utilizzatrice a tempo determinato senza limite di durata massima. Tale misura, che era stata introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19 al fine di assecondare e agevolare la ripresa delle attività lavorative per lavoratori e aziende, è stata più volte prorogata sino all’attuale data del 30 giugno 2025. A tale particolare categoria di lavoratori, dunque, non si applicavano i limiti di durata massima previsti per la somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo determinato. Pertanto, con molteplici interventi legislativi in tal senso, ad oggi, sino al 30 giugno 2025, il legislatore deroga a tale previsione di imposizione di un limite di durata massima prevedendo per i lavoratori c.d. stabilizzati (assunti quindi a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro e somministrati a tempo determinato) di poter essere impiegati a tempo determinato senza limite alcuno di durata massima. Il limite di durata massima – come indicato sopra – è però stato introdotto anche al caso dei c.d. lavoratori stabilizzati durante l’emergenza Covid-19. Nell’ambito della conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 28 febbraio 2023, vi è stata una ulteriore modifica sul tema del contatore dei lavoratori c.d. “stabilizzati”, ossia i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e somministrati a termine presso il cliente, che ora potranno essere somministrati a tempo determinato presso il medesimo Utilizzatore senza alcun limite massimo di durata, fino alla data del 30 giugno 2025.
Harry Caputo
Harry Caputo
2025-10-03 21:53:08
Numero di risposte : 30
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La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025. Le missioni già avviate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina derivanti da contratti stipulati prima del 12 gennaio 2025, come chiarito dal Ministero, potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Considerato che le missioni in corso possono proseguire fino al 30 giugno 2025 senza sanzioni, i datori di lavoro utilizzatori devono: effettuare un audit dei contratti in corso, allo scopo di verificare tutti i contratti di somministrazione attivi al 12 gennaio 2025, inventariare i lavoratori somministrati ed i relativi periodi di missione, distinguendo tra contratti stipulati prima e dopo il 12 gennaio 2025; procedere al calcolo accurato dei 24 mesi: per i contratti stipulati dopo il 12 gennaio 2025 è necessario computare tutti i periodi di missione a termine; per i contratti precedenti al 12 gennaio 2025 includere solo i periodi successivi a tale data; rivedere le strategie di utilizzo della somministrazione a termine, valutando alternative come l’assunzione diretta o la somministrazione a tempo indeterminato e, al contempo, implementare sistemi di monitoraggio continuo dei periodi di somministrazione. L’abrogazione del regime transitorio La principale novità introdotta riguarda l’eliminazione del regime transitorio (valido fino al 30-06-2025) che permetteva alle agenzie per il lavoro di superare il limite massimo di 24 mesi per le missioni a tempo determinato. Per effetto di tale disposizione quindi, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie potevano essere inviati in missione presso gli utilizzatori, sia a tempo determinato che indeterminato, senza vincoli di causale o limiti temporali, nel rispetto dei soli limiti percentuali previsti dalla normativa.
Roberto Gentile
Roberto Gentile
2025-10-03 21:43:54
Numero di risposte : 20
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La norma si applica anche al lavoro in somministrazione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie e utilizzati con contratti a termine nelle aziende. Il Decreto dignità n. 89 del 2018 ha previsto forti limiti per i contratti a termine tra cui l'obbligo di causali oltre i 12 mesi di durata complessiva e il limite massimo di utilizzo a 24 mesi, oltre i quali il datore di lavoro è tenuto ad assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato. La norma è stata per mesi fortemente contestata dall' associazione delle agenzie per il lavoro, Assolavoro, che sottolineava il rischio di dover licenziare decine di migliaia di lavoratori per non incorrere in sanzioni. Con la conversione in legge del DL Milleproroghe dunque si prevede che la deroga resti ancora attiva fino al 30 giugno 2025. Successivamente il ministero del Lavoro aveva chiarito con la circolare citata, in caso di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato presso le Agenzie per il lavoro e utilizzati in diverse aziende utilizzatrici, tali limiti non erano applicabili. Ben quattro decreti successivi hanno sempre prorogato la deroga prima al 31 .12 2021, poi al 30.9.2022 , al 31 dicembre ,2022 e da ultimo con il decreto Ucraina, al 30 giugno 2024, con una continua incertezza per gli operatori e i lavoratori.