Fino a prima dell’insorgere dell’emergenza Covid-19 e della relativa emergenziale, se assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, i lavoratori potevano essere somministrati presso la stessa azienda utilizzatrice a tempo determinato senza limite di durata massima.
Tale misura, che era stata introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19 al fine di assecondare e agevolare la ripresa delle attività lavorative per lavoratori e aziende, è stata più volte prorogata sino all’attuale data del 30 giugno 2025.
A tale particolare categoria di lavoratori, dunque, non si applicavano i limiti di durata massima previsti per la somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo determinato.
Pertanto, con molteplici interventi legislativi in tal senso, ad oggi, sino al 30 giugno 2025, il legislatore deroga a tale previsione di imposizione di un limite di durata massima prevedendo per i lavoratori c.d. stabilizzati (assunti quindi a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro e somministrati a tempo determinato) di poter essere impiegati a tempo determinato senza limite alcuno di durata massima.
Il limite di durata massima – come indicato sopra – è però stato introdotto anche al caso dei c.d. lavoratori stabilizzati durante l’emergenza Covid-19.
Nell’ambito della conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 28 febbraio 2023, vi è stata una ulteriore modifica sul tema del contatore dei lavoratori c.d. “stabilizzati”, ossia i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e somministrati a termine presso il cliente, che ora potranno essere somministrati a tempo determinato presso il medesimo Utilizzatore senza alcun limite massimo di durata, fino alla data del 30 giugno 2025.