Possono beneficiarne colore che rientrano in queste condizioni: titolari di una pensione diretta (vecchiaia, invalidità) o indiretta (reversibilità), calcolata con il sistema retributivo o misto; essere residenti in Italia; essere percettori di redditi personali e, se coniugati, familiari entro i limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, alla luce della recente pronuncia costituzionale n.94 del 2025, questo limite non vale più per coloro che percepiscono un assegno ordinario di invalidità. Chi è invalido e percepisce una pensione molto bassa, calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, oggi ha diritto al supplemento economico per raggiungere l'importo minimo garantito dalla legge italiana, assicurando così un sostegno dignitoso per le necessità quotidiane. In linea generale, non hanno diritto all’integrazione al minimo i pensionati il cui trattamento è calcolato interamente con il sistema contributivo, cioè chi ha iniziato a versare contributi dopo il 1° gennaio 1996. Sono esclusi gli arretrati: in questo caso la sentenza non ha un effetto retroattivo. Per ottenere l’integrazione al minimo occorre non superare determinati limiti di reddito che variano a seconda della composizione del nucleo familiare: se il pensionato vive da solo, il reddito personale annuo non deve superare 8.016,71€; se il pensionato è coniugato, il reddito complessivo della coppia non deve eccedere 31.376,80€. Esiste anche la possibilità di ottenere un’integrazione parziale. Questa possibilità si applica nel caso in cui il reddito personale risulti superiore alla soglia minima ma inferiore al doppio del trattamento minimo. In quel caso, la pensione viene aumentata in misura proporzionale, fino a raggiungere un importo prossimo al minimo previsto.