Chi paga i contributi del tirocinante?
Rosalba Sanna
2025-10-24 04:50:22
Numero di risposte
: 25
Lo stage non è un vero e proprio contratto di lavoro, piuttosto un’esperienza formativa.
Proprio per questa natura non esiste un obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali.
Tuttavia, ci sono alcune tutele previste:
Assicurazione INAIL: chi svolge uno stage è comunque coperto da un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
E i contributi figurativi?
Si tratta di contributi accreditati dall’INPS senza oneri per il lavoratore, utili per maturare il diritto alla pensione o aumentare l’anzianità contributiva.
Tuttavia, nel caso degli stage, non è previsto alcun riconoscimento di contributi, né obbligatori né figurativi.
L’apprendistato, invece, è un vero e proprio contratto di lavoro con tutte le tutele del caso, inclusi i contributi previdenziali.
Contributi previdenziali: durante l’apprendistato, l’azienda è obbligata a versare i contributi all’INPS per l’apprendista.
L’aliquota contributiva è ridotta rispetto a quella dei lavoratori subordinati ordinari, sia per l’azienda che per il lavoratore, ma i contributi vengono comunque accreditati ai fini pensionistici.
Alla fine del contratto di apprendistato, se l’azienda decide di assumere l’apprendista con un contratto a tempo indeterminato, i contributi continueranno ad essere versati regolarmente.
In caso contrario, il periodo di apprendistato rimane comunque valido ai fini pensionistici.
Artemide Martino
2025-10-10 15:37:16
Numero di risposte
: 22
I contributi del tirocinante sono a carico del datore di lavoro.
L’assicurazione contro gli infortuni è invece obbligatoria e dovrà essere stipulata dal datore che assume un nuovo stagista.
Nel caso di Garanzia giovani che prevede per gli stage uno stipendio non inferiore ai 500 euro, corrisposti una parte dal datore, una parte dalla Regione.
Cassiopea Villa
2025-10-10 15:12:50
Numero di risposte
: 25
I compensi e rimborsi erogati ai tirocinanti e stagisti non sono mai soggetti a contributi/assicurazioni di qualsiasi natura o cassa.
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento, compresi i tirocini e gli stage, se il beneficiario non e’ legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
si dovrà assoggettare le somme a trattenuta Irpef , applicando le aliquote per scaglioni di reddito previste dall’art. 11 DPR 917/1986, e alle trattenute per addizionale, con applicazione delle relative detrazioni.
L’azienda ospitante trattiene già gli oneri fiscali (Irpef più eventuali altre imposte locali) all’atto dell’erogazione, enquanto per i rimborsi spese effettuati, se supportati da “pezze giustificative”, non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti (articoli 51 e 52 del TUIR sopra citato).
A fine tirocinio ovvero a fine anno il sostituto d’imposta (ente ospitante) dovrà operare il conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973 ed entro il 28.2 di ciascun anno il sostituto d’imposta dovrà consegnare al dipendente la Certificazione CU indicante i redditi erogati e le ritenute operate, se dovute.