Le somme erogate al soggetto che effettua il tirocinio non possono mai essere considerate retribuzione da lavoro dipendente.
Gli emolumenti dati al tirocinante saranno dunque: rimborsi spese: se si tratta di somme che vengono erogate a fronte di spese effettivamente sostenute dal tirocinante.
È pur vero che anche nei confronti dei tirocinanti, tuttavia, il datore di lavoro ospitante potrebbe trovarsi ad effettuare il ruolo del sostituto di imposta.
Le eventuali somme corrisposte a titolo di premi o borse di studio sono soggette a tassazione visto che la legge equipara ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.
Tuttavia, nella gran parte dei casi, l’importo erogato al tirocinante è molto basso e, dunque, il datore di lavoro non dovrà versare le tasse al Fisco se si rientra nella no tax area, ossia, i redditi annui dello stagiaire non superano il reddito imponibile annuo di 8.174 euro.