La disciplina del risarcimento danni nell’ambito del rapporto di lavoro la si riconduce agli artt. 2104 (doveri di diligenza), 2105 (dovere di fedeltà) e 2094 (subordinazione) del Codice civile.
L’art. 2104, c.c., stabilisce il principio per cui: il lavoratore, nello svolgimento della propria attività lavorativa, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, nell’interesse dell’impresa; deve osservare tutte le disposizioni impartitegli direttamente dal datore di lavoro ovvero dai responsabili diretti per l’esecuzione e per la disciplina del rapporto di lavoro.
La violazione di tali doveri fa sì che il datore di lavoro possa agire nei suoi confronti con la richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno patito.
Per quanto riguarda la “tipologia” di danni risarcibili, non ci sono dubbi che, quando il danno è causato da dolo o colpa grave, il datore di lavoro possa procedere legittimamente con l’azione di risarcimento del danno.
Qualora il datore di lavoro non dovesse accettare le giustificazioni del lavoratore e dovesse ritenere che il danno è a lui imputabile, potrà procedere all’adozione del provvedimento disciplinare e all’addebito dell’importo del danno che, assumendo natura risarcitoria, andrà trattenuto dalle competenze del mese nette del lavoratore.
Le azioni disciplinari e di risarcimento del danno si pongono su piani distinti, indipendenti l'uno dall'altro e la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte del lavoratore comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni.