La tipologia di proprietà più comune, quella a cui si pensa solitamente, è la piena proprietà.
Nota anche come “proprietà perfetta”, si tratta di quel diritto disciplinato dall’art. 832 c.c. che consente al titolare di godere e disporre del bene immobile in maniera piena ed esclusiva, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Se ha ad oggetto l’immobile nella sua interessa allora si tratterà di una piena e intera proprietà e il titolare potrà utilizzare l’immobile come meglio ritiene, a proprio piacimento, ed escludere chiunque altro dal godimento della stessa.
Ancora, al proprietario è consentito scambiare o alienare il bene, nonché costituirvi diritti reali minori a favore di altri soggetti.
In tale evenienza, si realizzerà una “compressione” del diritto di proprietà, ovvero una limitazione delle facoltà del proprietario, ma a seguito dell’estinzione di tali diritti minori, il diritto di proprietà tornerà nuovamente ad acquisire la sua interezza.
Per questo diverso dal concetto di piena proprietà è quello di “nuda proprietà” che emerge quando si parla di usufrutto, ovvero di quel diritto reale per cui un soggetto ha diritto a godere del bene immobile, rispettandone la destinazione economica, potendo trarne ogni utilità.
L’usufrutto, dunque, coesiste con la proprietà, ma l’usufruttuario ha sostanzialmente il diritto di esercitare sul bene un potere molto vicino a quello del pieno proprietario.
L’usufrutto ha carattere temporaneo e la sua durata non può eccedere la durata della vita dell’usufruttuario.
Ciò significa che, estinto l’usufrutto, la nuda proprietà è destinata a divenire piena proprietà.
L’aspettativa di una futura piena proprietà è uno degli elementi che fa avere un valore alla nuda proprietà, posizione che potrà essere venduta ed acquistata ad un prezzo normalmente inferiore rispetto a quello che avrebbe la piena proprietà sul bene.